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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39959/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 21/07/2025 del Tribunale di Palermo che, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, aveva rigettato l'appello dell'imputato avverso la precedente disposizione di misure cautelari non custodiali (obbligo di presentazione alla p.g. e divieto di dimora) applicate dalla Corte di appello dopo la perdita di efficacia della custodia cautelare. Il ricorso deduce violazione ed errata applicazione dell'art. 307 c.p.p. in relazione agli artt. 303 e 627 c.p.p., 274 lett. b) c.p.p., e manifesta illogicità della motivazione: la difesa sostiene che il Tribunale non si è attenuto al principio di diritto espresso dalla sentenza di annullamento (secondo cui per applicare misure non custodiali dopo scarcerazione occorrono "nuove e comprovate esigenze cautelari" sopravvenute), contestando che la condanna riportata in appello possa costituire nuovo elemento idoneo, essendo già nota prima della scarcerazione; inoltre rileva l'eccessiva durata della custodia già scontata (oltre sei anni), l'esclusione di aggravanti per il reato associativo e l'assenza di indici concreti di pericolo di fuga o di sottrazione all'esecuzione della pena.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il Tribunale ha ritenuto che la decisione di applicare misure non custodiali sia stata legittima poiché fondata su un "novum" rappresentato dalla congiunta valutazione della pesante condanna in appello e degli elementi successivi che hanno evidenziato la persistenza di legami con la cosca e la presenza di una rete di protezione in grado di agevolare la latitanza. In particolare la Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, dopo la scarcerazione per decorrenza dei termini, l'adozione di misure sostitutive è possibile solo se il Pubblico Ministero ne fa domanda e sopravvengono esigenze cautelari nuove e diverse da quelle originarie. Qui il Tribunale ha considerato tali esigenze nel pericolo di fuga, fondato su fatti e circostanze non precedentemente valutati ai fini cautelari (le modalità e gli accorgimenti volti a sottrarsi all'esecuzione della pena), per cui la rinnovata applicazione delle misure ex art. 307 c.p.p. è stata ritenuta giustificata. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e si è disposto il relativo carico sulle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 307 cod. proc. pen. (commi 1 e 1-bis)

    Disciplina la possibilità di applicare misure cautelari diverse dalla custodia in carcere; richiede che, se non applicate contestualmente, l'applicazione successiva dopo scarcerazione sia giustificata da "nuove e comprovate esigenze cautelari" sopravvenute e da formale richiesta del P.M.

  • art. 275 cod. proc. pen., comma 3

    Rinvio alla presunzione di pericolosità per la continuazione dell'attività criminosa in presenza di determinate condizioni; richiamata come elemento di valutazione della pericolosità e della necessità cautelare.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sul delitto di associazione mafiosa; la gravità della condanna per tale reato è stata presa in considerazione come elemento rilevante per valutare la persistenza del rischio, pur non essendo da sola sufficiente a giustificare la misura senza altre specifiche esigenze sopravvenute.

  • art. 303 cod. proc. pen.

    Riferimento procedurale relativo alle misure cautelari e alla loro applicazione nel corso del procedimento; citato nella contestazione di corretta applicazione dell'art. 307.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Riferimento procedurale relativo all'impugnazione degli atti cautelari; richiamato nel contesto delle doglianze difensive sull'ordinanza impugnata.

  • art. 274 lett. b) cod. proc. pen.

    Riferimento normativo relativo agli elementi di pericolosità e alle circostanze da valutare ai fini cautelari; evocato nella contestazione della difesa.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulle spese processuali nelle impugnazioni; richiamata per l'addebito delle spese a seguito del rigetto del ricorso.

  • Orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione (es. Sez. 1, n. 4238/1997 e altre pronunce citate)

    Principio consolidato secondo cui, dopo scarcerazione per decorrenza dei termini, l'applicazione successiva di misure sostitutive necessita di nuove esigenze cautelari sopravvenute; il Collegio ha fatto proprio questo orientamento nel valutare la legittimità della rinnovata misura.

Massime di principio

  • Dopo la scarcerazione per decorrenza dei termini, l'applicazione di misure cautelari non custodiali è possibile solo se il Pubblico Ministero ne chiede l'applicazione e sono emerse "nuove e comprovate esigenze cautelari" sopravvenute alla scarcerazione; la persistenza delle stesse esigenze originarie non è sufficiente.
  • Una condanna penale anche se "pesante" può costituire elemento del nuovo quadro cautelare solo se, unitamente ad altri elementi sopravvenuti (es. concrete indicazioni di predisposizione alla latitanza, rete di protezione, modalità di sottrazione all'esecuzione), configura un rischio diverso e specifico rispetto alle esigenze originarie.
  • Il tempo già trascorso in custodia cautelare non annulla automaticamente la valutazione del pericolo di fuga o di reiterazione: occorrono elementi concreti di dissociazione o di perdita dei legami con l'organizzazione per neutralizzare tali rischi.
  • Per la difesa, le linee principali di contrasto sono: dimostrare che il fatto indicato come "novum" era noto prima della scarcerazione, documentare l'assenza di indici concreti di pericolo di fuga (es. disponibilità economica, rete di protezione, tentativi di eludere), e evidenziare elementi di dissociazione o di riforma personale dell'imputato.
  • Per il giudice è necessario motivare con precisione le ragioni per cui le nuove circostanze sono effettivamente diverse da quelle valutate precedentemente e perché giustificano la misura cautelare non custodiale, evitando argomentazioni basate solo sulla gravità astratta del titolo di reato.

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