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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35502/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato avverso una sentenza del Tribunale pronunciata ex art. 444 c.p.p. in materia di stupefacenti. Il ricorrente lamentava l'omessa qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sostanzialmente invocando il mancato riconoscimento della lieve entità della condotta. La Corte rileva però che, nel patteggiamento, non è deducibile in cassazione il difetto di motivazione sulla circostanza attenuante non richiesta e non applicata; il giudice deve pronunciarsi solo sulla qualificazione giuridica del fatto e sull'applicazione/comparazione delle circostanze prospettate dalle parti.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Nel patteggiamento il giudice si pronuncia solo sulla qualificazione giuridica del fatto e sull'applicazione/comparazione delle circostanze prospettate dalle parti.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La fattispecie evocata riguarda l'attenuante della lieve entità dei fatti in materia di stupefacenti, il cui mancato riconoscimento non è censurabile nel caso descritto.

Massime di principio

  • Nel procedimento ex art. 444 c.p.p. il sindacato del giudice si concentra sulla qualificazione giuridica del fatto e sulle circostanze effettivamente prospettate dalle parti; non può estendersi alla motivazione sul mancato riconoscimento di attenuanti non richieste e non applicate.
  • In sede di legittimità, nel patteggiamento, non è deducibile il vizio di motivazione relativo a una circostanza attenuante non oggetto di richiesta o di applicazione.
  • La mancata qualificazione del fatto ai fini della lieve entità in materia di stupefacenti non integra, di per sé, un vizio censurabile quando la relativa attenuante non sia stata prospettata nel concordato tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativi
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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