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Sentenza

Sentenza n. 200/2026 - Potenza, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600053

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: decreto di ricostruzione di carriera che, a seguito del passaggio dal profilo di Collaboratore scolastico a quello di Assistente amministrativo, ha riconosciuto un servizio pre-ruolo inferiore rispetto a quello precedentemente riconosciuto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il suo diritto alla ricostruzione della carriera mediante il riconoscimento integrale del servizio prestato con contratti a tempo determinato prima dell’immissione in ruolo, con conseguenti incrementi stipendiali e interessi nei limiti della prescrizione quinquennale. Il giudicato era stato inizialmente eseguito dall’Amministrazione con il riconoscimento di 15 anni, 8 mesi e 25 giorni di servizio pre-ruolo. Successivamente, dopo l’assunzione a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2022, nel diverso profilo di Assistente amministrativo, l’Amministrazione ha adottato un nuovo decreto di ricostruzione, riconoscendo alla stessa data soltanto 11 anni, 11 mesi e 7 giorni. La ricorrente ha dedotto che il nuovo decreto costituisse elusione del giudicato, sostenendo che la sentenza civile dovesse essere interpretata in senso dinamico e ritenuta vincolante indipendentemente dal profilo professionale posseduto al momento della proposizione del giudizio.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha affermato che, nell’ottemperanza a un giudicato formatosi in sede civile, il giudice amministrativo deve limitarsi a dare esecuzione al comando contenuto nella sentenza ordinaria e non può attribuire diritti ulteriori rispetto a quelli risultanti dall’esatta esecuzione del giudicato. Non può quindi integrare il giudicato civile né decidere questioni giuridiche non esaminate dal giudice ordinario, poiché ciò comporterebbe un’invasione della giurisdizione ordinaria. Nel caso concreto, il nuovo decreto di ricostruzione era fondato su un elemento sopravvenuto e oggettivamente nuovo, costituito dal diverso inquadramento della dipendente nel profilo di Assistente amministrativo, nonché sulla connessa questione della rilevanza di tale mutamento ai fini della ricostruzione di carriera. Tali presupposti non erano stati esaminati nel giudizio civile e non risultavano coperti dal relativo giudicato. Il provvedimento non era pertanto direttamente confliggente con il giudicato, mentre la sua contestazione avrebbe richiesto un’attività cognitiva riservata al giudice ordinario e non un’attività meramente esecutiva propria del giudizio di ottemperanza. Le spese sono state compensate, poiché il Ministero si era costituito con mero atto di stile.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel cui ambito il giudice amministrativo deve assicurare l’esecuzione del comando contenuto nel giudicato, rispettandone i limiti.

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Sono richiamati per affermare che il giudizio di ottemperanza è funzionale all’esecuzione del giudicato e non consente di riconoscere diritti ulteriori o di decidere questioni nuove non definite dal giudice che ha pronunciato il giudicato.

  • art. 569 d.lgs. 297/1994

    È indicato quale disposizione posta a fondamento della controversia originaria relativa al riconoscimento del servizio non di ruolo ai fini della ricostruzione della carriera del personale scolastico.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato civile, il giudice amministrativo può soltanto assicurare l’esecuzione del comando contenuto nella decisione ordinaria e non può attribuire al ricorrente diritti ulteriori rispetto a quelli riconosciuti dal giudicato.
  • Il giudice amministrativo non può integrare il giudicato civile né risolvere questioni giuridiche non esaminate dal giudice ordinario, quando ciò richieda un’attività cognitiva ulteriore e comporti l’accertamento della consistenza di diritti soggettivi riservato alla giurisdizione ordinaria.
  • Il giudicato copre il dedotto e il deducibile con riferimento alla situazione esaminata, ma non si estende automaticamente a situazioni sopravvenute o a nuove questioni interpretative fondate su presupposti fattuali e giuridici diversi.
  • Un provvedimento amministrativo successivo non è direttamente elusivo o confliggente con il giudicato quando si fonda su un elemento oggettivamente nuovo, non esaminato nel giudizio definito con la sentenza passata in giudicato; la sua contestazione può richiedere un autonomo giudizio di cognizione davanti al giudice munito di giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereRiparto di giurisdizione

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