Cassazione Penale, Ordinanza n. 19544/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il procedimento riguarda un detenuto sottoposto al regime speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen., che aveva proposto reclamo avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo differenziato. Il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva rigettato il reclamo; contro tale ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge. In sintesi, il ricorrente ha sostenuto che la motivazione fosse solo apparente quanto alla persistente capacità del condannato di mantenere contatti con l'organizzazione criminale di riferimento, perché il giudice avrebbe valorizzato quasi esclusivamente recenti pronunce di condanna e non avrebbe considerato l'assoluzione definitiva dall'accusa di appartenenza al clan Genovese. Secondo la difesa, l'asserita continuità criminale con quel clan sarebbe stata basata solo sulla coincidenza del territorio di riferimento, senza adeguato supporto logico-probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, ai fini della proroga del regime differenziato, non sia necessaria la prova certa dei collegamenti con l'associazione criminale, essendo sufficiente che essi siano ragionevolmente ritenuti probabili sulla base degli elementi acquisiti. Ha quindi giudicato congrua la motivazione del Tribunale di sorveglianza, che aveva valorizzato: l'elevato spessore criminale del detenuto e la conferma di recenti condanne per associazione mafiosa ed estorsione aggravata; l'accertamento dell'operatività di un sodalizio da lui capeggiato, tuttora attivo soprattutto in Irpinia e riconducibile al clan Genovese; il mancato mutamento del ruolo apicale e l'assenza di condotte antitetiche; il trattenimento di corrispondenza con terzi come indice di persistente capacità di comunicare con l'esterno e di pericolosità attuale; la mancata dissociazione, la negazione dei rapporti con il clan, le risorse economiche disponibili e la commissione di ulteriori reati mafiosi anche durante e dopo precedenti periodi di regime differenziato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Per la proroga del regime detentivo differenziato è sufficiente una valutazione di ragionevole probabilità della persistenza dei collegamenti con l'associazione criminale di riferimento, non occorrendo una prova in termini di certezza.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini della proroga del regime ex art. 41-bis ord. pen., la persistenza dei collegamenti con l'associazione criminale può essere desunta in base a un giudizio di ragionevole probabilità fondato su elementi conoscitivi attuali e significativi, senza necessità di prova piena.
- La motivazione del provvedimento di proroga è adeguata quando valorizza in modo unitario plurimi indici fattuali: spessore criminale del soggetto, stabilità del ruolo apicale, attualità dell'operatività del sodalizio, assenza di dissociazione, capacità di comunicazione con l'esterno e reiterazione di condotte delittuose di matrice mafiosa.
- Nel giudizio di legittimità avverso la proroga del regime differenziato non è consentito trasformare la doglianza in una rivalutazione del merito dei fatti, ove la censura sia formalmente veicolata come violazione di legge.
- L'eventuale assoluzione da una specifica imputazione associativa non è di per sé decisiva a escludere la persistenza dei collegamenti mafiosi, se il giudice di sorveglianza fonda la decisione su un quadro complessivo e attuale di elementi convergenti.
Come è indicizzato
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