Cassazione Penale, Sentenza n. 22672/2023 del 24/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato il sequestro preventivo disposto dal G.I.P. del 20/06/2022 su sette automezzi intestati a Rismondo s.r.l., su somme giacenti su conti intestati alla stessa ANTONOV, alla società Rismondo e su altri conti su cui la ricorrente aveva deleghe di operare. Antonov contestava: 1) la carenza motivazionale circa il nesso tra le somme/beni sequestrati e le ipotesi di reato (bancarotta e associazione finalizzata al depauperamento mediante evasione di imposte/contributi); 2) la illegittimità del sequestro delle somme sui conti del figlio minorenne; 3) l'assenza di fumus commissi delicti e di periculum in mora, sostenendo inoltre di non avere un ruolo operativo nelle società fallite e che Rismondo era in attivo prima del sequestro.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 325 cod.proc.pen., il ricorso in Cassazione contro provvedimenti di riesame è ammissibile solo per vizi di legge o per assoluta carenza della motivazione; tuttavia la maggior parte delle censure verteva sulla congruità della motivazione e dunque era inammissibile. Sostanzialmente la Corte ha confermato che: a) il Tribunale del Riesame ha adeguatamente motivato l'esistenza di concreti indizi (fumus) a carico della ANTONOV, rilevando il suo ruolo come "braccio operativo" del gruppo (cariche formali, deleghe, gestione di conti e distributori); b) il giudicato cautelare sulla misura personale (custodia cautelare confermata) costituisce elemento corroborante dei concreti indizi per la misura reale; c) il periculum in mora è stato adeguatamente motivato alla luce del modus operandi del sodalizio (svuotamento di società, trasferimento di attività e beni e rischio di insolvenza), e del fatto che Rismondo era stata destinataria di istanza di fallimento; d) il sequestro delle somme sui conti del figlio minorenne è legittimo poiché i genitori, quali legali rappresentanti, possono operare su tali conti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione e i versamenti possono avere attinenza con l'attività delittuosa. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.
Norme richiamate
art. 325 cod. proc. pen., comma 1
Stabilisce i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso provvedimenti in materia di misure cautelari reali: ammessi i motivi che invocano violazione di legge o carenza assoluta della motivazione.
Richiama il parametro dei "gravi indizi" richiesti per le misure personali; la Corte distingue che per il sequestro preventivo (misura reale) è richiesto un fumus meno stringente rispetto ai gravi indizi ma comunque fondato su concreti elementi indiziari.
Norma sulla confisca per equivalente: la ricorrente contestava l'applicazione al sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, ma la Corte ha ritenuto che la motivazione collegasse i beni all'attività delittuosa.
artt. 416 cod. pen.; artt. 216 e ss. legge fallimentare
Norme relative al reato associativo e alla disciplina fallimentare che la difesa aveva invocato: la Corte ha valutato gli elementi indiziari rispetto all'ipotesi di depauperamento e bancarotta contestate.
artt. 40, comma 2; 81, comma 2; 110 cod. pen.; art. 2 d.lgs. n. 74/2000
Richiamate in ricorso come norme penali e sul diritto tributario: la Corte non ha ritenuto fondate le censure che si limitavano a discutere l'interpretazione delle norme anziché la motivazione del provvedimento impugnato.
Prevede la condanna alle spese e la possibile comminazione di una somma per ricorsi manifestamente infondati o inammissibili: applicata per la condanna della ricorrente a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- In Cassazione contro provvedimenti di riesame su misure reali si possono proporre solo questioni di violazione di legge o carenza assoluta della motivazione (art. 325 c.1 c.p.p.); censure esclusivamente sul merito della motivazione rischiano l'inammissibilità.
- Il sequestro preventivo (misura reale) richiede un fumus commissi delicti fondato su concreti e persuasivi elementi indiziari, sebbene non al livello dei "gravi indizi" richiesti per misure personali.
- Un "giudicato cautelare" (conferma della misura personale basata su gravi indizi) costituisce elemento idoneo a corroborare il fumus per una misura reale sui medesimi fatti.
- Il periculum in mora può essere motivato con la ricostruzione del modus operandi dell'organizzazione (es. svuotamento di società, trasferimento di attività e clientela) e dal rischio concreto di dissipatione dei beni o fallimento.
- Il sequestro di somme su conti intestati a minori può essere legittimo se le somme possono avere attinenza con l'attività delittuosa e i genitori, quali legali rappresentanti, possono operare sui conti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione senza preventiva autorizzazione del giudice tutelare.
- Contestare principalmente la "mancanza di motivazione" senza indicare un difetto assoluto o una violazione di legge è una strategia processuale rischiosa per l'ammissibilità del ricorso in Cassazione.
- Ricorsi manifestamente inammissibili o infondati possono comportare condanne alle spese e somme a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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