Cassazione Penale, Sentenza n. 15074/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce che confermava la condanna in abbreviato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti commesse il 11.12.2021. Tre motivi: (1) censura per aver qualificato come più reati, avvinti dalla continuazione, la detenzione nello stesso contesto di sostanze appartenenti a tabelle diverse (cocaina, hashish, marijuana); (2) deduzione di violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, con richiamo alle dichiarazioni confessorie, al comportamento processuale e alla condotta post-reato; (3) richiesta di riconoscimento del vincolo di continuazione con altro reato analogo commesso il 21.10.2021 e divenuto definitivo il 01.12.2022, dopo il deposito dell'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi sostanziali e formali: ha ritenuto manifestamente infondati i motivi e non ammissibile la domanda di continuazione con una condanna definitiva sopravvenuta. Sul primo punto, ha confermato che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n.32/2014 e della giurisprudenza di legittimità, le fattispecie relative a sostanze inserite in tabelle diverse sono autonome e possono dar luogo a pluralità di reati (concorso materiale, formale o continuazione a seconda dei casi). Sul secondo punto, ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche in quanto motivato congruamente (reato commesso durante arresti domiciliari, confessione di scarso valore rispetto alle prove, insufficienza della scelta dell'abbreviato già scontata dalla diminuzione di pena). Sul terzo punto, ha dichiarato improponibile in Cassazione la richiesta di applicazione della continuazione con una sentenza divenuta definitiva successivamente alla pronuncia impugnata, indicando che la continuazione può essere valutata in sede esecutiva. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e disposto, in via equitativa, il versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La norma disciplina i delitti in materia di stupefacenti; la Corte ha interpretato che, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n.32/2014 che ha ripristinato differenti cornici sanzionatorie per le tabelle, le condotte aventi ad oggetto sostanze appartenenti a tabelle diverse sono autonome e possono costituire reati distinti (con possibilità, a seconda dei casi, di concorso materiale, concorso formale o continuazione).
Richiamato quale principio generale sul concorso di reati; nel contesto è stato applicato il principio che può sussistere pluralità di reati quando le fattispecie sono autonome per diverse sostanze.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'obbligo di condanna al pagamento delle spese processuali da parte del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha applicata per condannare il ricorrente alle spese.
sentenza Corte Costituzionale n. 32 del 2014
Decisione che ha dichiarato incostituzionali alcune modifiche che avevano unificato le tabelle, ristabilendo cornici sanzionatorie differenziate e quindi l'autonomia delle fattispecie per sostanze appartenenti a tabelle diverse; decisiva nel respingere la tesi del ricorrente.
sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2000
Richiamata in relazione alla determinazione della sanzione pecuniaria 'in causa di inammissibilità' e alla valutazione della colpa nella determinazione dell'importo da versare alla cassa delle ammende; la Corte ha disposto il versamento in via equitativa di 3.000 euro non ritenendo colpevole il ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Quando in un medesimo contesto vengono sequestrate sostanze appartenenti a tabelle diverse, la giurisprudenza prevalente (soprattutto dopo la sentenza n.32/2014 della Corte costituzionale) tende a considerare reati autonomi; la qualificazione può dar luogo a concorso materiale, formale o continuazione a seconda degli elementi fattuali.
- Il riconoscimento o il diniego delle attenuanti generiche rientra nella sfera di discrezionalità del giudice di merito e il controllo di legittimità è limitato: la motivazione deve solo indicare le ragioni ostative e gli elementi di preponderante rilievo favorevoli o sfavorevoli.
- Le confessioni e le dichiarazioni dell'imputato hanno valore relativo quando sussistono evidenze probatorie robuste; la mera confessione non impone il riconoscimento di attenuanti se non è realmente idonea a scalfire le prove.
- Non è proponibile in Cassazione la domanda di applicazione della continuazione con una condanna divenuta definitiva dopo la sentenza impugnata; in tal caso la continuazione può essere valutata e applicata in sede esecutiva.
- Richiamare massime di giurisprudenza anteriori a mutamenti costituzionali o di quadro normativo (es. prima della Corte cost. n.32/2014) può essere inefficace: occorre fondare il motivo su orientamenti coerenti con l'attuale quadro giuridico.
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