Cassazione Penale, Sentenza n. 36604/2022 del 28/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che, in parziale riforma del provvedimento del GIP, aveva sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Deduceva violazione di legge per avere il Tribunale ritenuto che non avesse indicato elementi specifici a favore, mentre egli aveva richiamato dichiarazioni di testimoni (Molitzu Emanuela, Mejri Mohamed) e conversazioni intercettate sulla sua utenza e su quella di Maftah Malika. Contestava inoltre la valorizzazione delle dichiarazioni di Coskun Ismal rese dopo l'applicazione della misura, sostenendo che esse non riguardassero le contestazioni principali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure proposte siano di natura fattuale e tentino una rivalutazione delle prove e delle circostanze già esaminate dal giudice di merito, materia non sindacabile in sede di legittimità salvo specifiche violazioni di legge o motivazione manifestamente illogica o contraddittoria. La motivazione del Tribunale del riesame è stata ritenuta coerente: ha richiamato dichiarazioni ritenute attendibili e conversazioni intercettate che, nel complesso, giustificavano la valutazione della condotta estorsiva. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norme sostanziali indicate come titolo di reato per le indagini (art. 81 su concorso di persone; art. 629 relativo alla rapina/reato contestato). Nel provvedimento sono menzionate come fatto notizio, senza un'interpretazione giuridica approfondita della Corte di Cassazione.
Disciplina i gravi indizi di colpevolezza. La Corte osserva che l'insussistenza dei gravi indizi può essere esaminata in cassazione solo se si traduce in violazione di norme o in manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione.
Riguarda le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione). La Corte afferma che la valutazione di tali esigenze da parte del giudice del merito non è sindacabile in cassazione, salvo profili di illegittimità formale o motivazionale.
Norma applicata per le conseguenze dell'accoglimento dell'inammissibilità, con riferimento alla condanna alle spese e all'applicazione della sanzione pecuniaria prevista per ricorsi inammissibili.
Corte cost., sent. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla valutazione sull'assenza di ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria nei confronti del ricorrente.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. V n. 46124/2008; Sez. VI n. 11194/2012)
Principi richiamati secondo cui il ricorso per cassazione contro misure cautelari è inammissibile quando le censure attengono alla ricostruzione dei fatti o a diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione dei fatti e delle prove: i ricorsi contro misure cautelari che si limitano a chiedere una diversa valutazione degli elementi probatori sono inammissibili.
- Per impugnare utilmente una misura cautelare in cassazione occorre dedurre violazioni di legge specifiche, o dimostrare l'assoluta mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione del giudice di merito.
- Se il giudice del riesame motiva richiamando dichiarazioni di teste e intercettazioni e la motivazione è coerente e priva di errori giuridici evidenti, il sindacato in cassazione non può sostituirsi alla valutazione di attendibilità compiuta dal merito.
- Contestazioni sulla tempestività o sulla rilevanza di determinate dichiarazioni (es. rese dopo l'applicazione della misura) devono essere svolte dimostrando vizi formali o processuali, non solo opponendo una diversa lettura dei fatti.
- In fase di impugnazione è strategico individuare e contestare specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione piuttosto che proporre generiche contestazioni sul merito delle prove.
- La condanna alle spese e l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista per ricorsi inammissibili rendono importante valutare attentamente l'ammissibilità prima di proporre ricorso in cassazione contro provvedimenti cautelari.
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