Ordinanza n. 1325/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la correzione della sentenza n. 10604 del 2023 pronunciata da questa Sezione sul ricorso n. R.G. 761 del 2020;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato n. 10604/2023, limitatamente all’omessa distrazione in favore del difensore antistatario delle spese di giudizio liquidate in favore del Comune di Ercolano
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)
La controversia
Nel giudizio originario, promosso da Francesco Alfieri quale amministratore di sostegno della sig.ra Anna Bossa contro il Comune di Ercolano, il Consiglio di Stato aveva respinto l’appello e condannato l’appellante al pagamento, in favore del Comune, di € 4.000 oltre accessori. Il difensore del Comune ha chiesto, ai sensi dell’art. 86 c.p.a., la correzione dell’errore materiale consistente nell’omessa attribuzione delle spese in suo favore, deducendo di essersi dichiarato antistatario nelle memorie depositate il 26 maggio 2020 e il 27 ottobre 2023. L’istanza è stata notificata alla controparte e depositata il 29 gennaio 2026.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza. Ha rilevato che, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese può essere pronunciata in favore del difensore che dichiari di averle anticipate e che la relativa richiesta può essere formulata in qualsiasi stato del processo. Dall’esame degli atti risultava che il difensore aveva richiesto la condanna alle spese con attribuzione al procuratore antistatario già nella memoria del 26 maggio 2020 e aveva reiterato la richiesta nella memoria del 27 ottobre 2023. L’omessa distrazione nel dispositivo della sentenza n. 10604/2023 è stata quindi qualificata come errore materiale emendabile mediante il procedimento di correzione previsto dall’art. 86 c.p.a. È stata disposta la distrazione, in favore del difensore dichiaratosi antistatario, delle spese liquidate in € 4.000 oltre eventuali accessori, poste a carico dell’appellante. Il giudice ha dichiarato non luogo a provvedere sulle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
Consente la correzione degli errori materiali contenuti nelle sentenze amministrative; il giudice ha ritenuto utilizzabile tale rimedio per emendare l’omessa distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Impone alla Segreteria gli adempimenti di annotazione conseguenti alla correzione della sentenza.
La distrazione delle spese processuali può essere pronunciata in favore del difensore che dichiari di averle anticipate; la relativa richiesta può essere formulata in qualsiasi stato del processo.
Massime di principio
- L’omessa pronuncia sulla distrazione delle spese in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario negli atti processuali può integrare un errore materiale emendabile mediante il procedimento di correzione previsto dall’art. 86 c.p.a., quando la volontà di attribuzione risulti dal contesto degli atti.
- La distrazione delle spese processuali può essere disposta in favore del difensore che dichiari di averle anticipate, purché la richiesta risulti dagli atti del giudizio; tale richiesta può essere formulata in qualsiasi stato del processo.
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