Cassazione Civile, Ordinanza n. 19565/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità amministrativa)
La controversia
La vicenda trae origine da un provvedimento sanzionatorio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che aveva irrogato a una società una sanzione pecuniaria per avere posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'art. 101 TFUE, in relazione a una gara indetta nel 2014 da SORESA e alla fase prodromica della stessa. Il Tribunale amministrativo regionale aveva parzialmente annullato il provvedimento limitatamente alla fase prodromica della gara, confermando invece il rigetto delle contestazioni sul preteso boicottaggio in gara. In appello, il Consiglio di Stato aveva integralmente riformato la decisione di primo grado, confermando la sanzione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo eccesso di potere giurisdizionale. Nel frattempo, però, la stessa parte aveva promosso ricorso per revocazione contro la sentenza del Consiglio di Stato, e la Sezione VI di quest'ultimo aveva accolto la fase rescindente della revocazione, rinviando per la fase rescissoria all'acquisizione di documentazione ulteriore. Su tale sopravvenienza la ricorrente ha insistito nel giudizio di cassazione, sostenendo che essa sostanzialmente recepiva le ragioni del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato che l'accoglimento del ricorso per revocazione, pendente contro la medesima sentenza impugnata in cassazione, determina la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso per cassazione. Di conseguenza ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio e ha escluso l'obbligo di versamento del doppio contributo unificato, poiché l'esito decisorio dipende da un evento sopravvenuto alla proposizione dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 101 TFUE
norma sostanziale richiamata solo per descrivere l'illecito antitrust contestato alla società, senza una specifica interpretazione da parte della Corte di cassazione
la pendenza del ricorso per revocazione ex art. 398 c.p.c. contro la stessa sentenza è rilevante perché, se accolto, fa venir meno l'interesse a coltivare il ricorso per cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non si applica il raddoppio del contributo unificato quando l'esito decisorio dipende da un evento sopravvenuto alla proposizione dell'impugnazione
art. 10553/2017?
nessuna norma, ma è richiamato un precedente delle Sezioni Unite sulla sopravvenuta carenza di interesse dopo revocazione
Massime di principio
- L'accoglimento del ricorso per revocazione contro la sentenza impugnata in cassazione determina la sopravvenuta carenza di interesse del ricorso per cassazione e quindi la sua inammissibilità, perché l'interesse ad impugnare deve permanere fino al momento della decisione.
- La perdita di interesse è attuale e non viene meno per la sola eventualità che la sentenza resa in revocazione possa a sua volta essere impugnata per cassazione: conta la sopravvenuta eliminazione del provvedimento oggetto del ricorso.
- Quando la declaratoria di inammissibilità dipende da un evento sopravvenuto alla proposizione dell'impugnazione, non deve disporsi il raddoppio del contributo unificato.
- In presenza di revocazione accolta in relazione alla medesima sentenza, il giudizio di cassazione può chiudersi senza esame del merito del motivo di eccesso di potere giurisdizionale, per difetto sopravvenuto di interesse.
Come è indicizzato
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