Cassazione Penale, Sentenza n. 613/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 23/7/2024 che aveva negato gli arresti domiciliari richiesti per incompatibilità della detenzione in carcere con le condizioni di salute. Il ricorrente ha dedotto che sia la direzione sanitaria dell'istituto sia una consulenza tecnica di parte attestavano l'impossibilità di ricevere cure adeguate in carcere; ha inoltre segnalato la disponibilità a scontare la misura agli arresti domiciliari in un Comune distante oltre 100 km dal luogo del reato, come ulteriore elemento a favore dell'adeguatezza della misura non custodiale
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, sebbene il Tribunale avesse errato nella qualificazione giuridica relativa all'applicabilità dell'art. 275, comma 4-quater c.p.p., la decisione era comunque corretta sul piano della valutazione delle esigenze cautelari. Il Tribunale aveva motivato l'insussistenza degli arresti domiciliari con riferimento alla gravita' dei titoli di reato, all'elevata capacità delinquenziale dell'indagato e alla reiterazione di condotte illecite anche durante un precedente periodo di detenzione domiciliare concesso per motivi di salute. Il ricorrente non ha censurato specificamente la documentazione medica dell'istituto penitenziario, limitandosi a riproporre la consulenza di parte. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; la cancelleria eseguirà gli adempimenti di legge
Norme richiamate
art. 275, comma 4-quater, cod. proc. pen.
La norma disciplina l'ipotesi in cui, dopo l'applicazione di misure attenuate ex commi 4-bis e 4-ter (arresti domiciliari o luogo di cura), si sia verificata una reiterazione del reato prevista tra i reati indicati dall'art. 380 c.p.p.; il Tribunale ha erroneamente invocato la norma per un caso diverso, ma la Corte ha chiarito il corretto ambito di applicazione
art. 275, commi 4-bis e 4-ter, cod. proc. pen.
Riferiti alle misure attenuate (arresti domiciliari, trattenimento in luogo di cura) che, se concesse in pendenza di procedimento, possono essere valutate ai fini della disciplina sulla reiterazione prevista dal comma 4-quater
Contiene l'elencazione di reati rilevanti per l'applicazione di particolari disposizioni cautelari; la Corte ricorda che il richiamo dell'art. 275, comma 4-quater è operativo solo se uno dei reati di cui all'art. 380 è stato commesso dopo l'attenuazione della misura
art. 147 cod. pen. e art. 47-ter l. n. 354 del 1975
Riferimenti usati dal Tribunale per motivare come le condotte del ricorrente siano state commesse anche durante periodi di detenzione domiciliare o trattamento per motivi di salute, elemento sintomatico dell'inidoneità a rispettare misure meno afflittive
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla pronuncia della Corte
Massime di principio
- La mera produzione di una consulenza medica di parte non è sufficiente: il giudice valutatore deve essere specificamente contrastato con riferimento alla documentazione medica ufficiale acquisita (direzione sanitaria dell'istituto, accertamenti collegiali, ecc.)
- Se il giudice ha motivato l'insussistenza degli arresti domiciliari sulla base dell'eccezionalità delle esigenze cautelari (gravita' dei titoli di reato, capacità delinquenziale e reiterazione), un errore formale sull'esatta qualificazione normativa non comporta automaticamente l'annullamento della decisione se la conclusione è adeguatamente motivata su altro fondamento
- La reiterazione di reati o il comportamento incompatibile con le prescrizioni durante precedenti misure non custodiali costituisce elemento decisivo e puo' sovrastare altri fattori favorevoli, come la distanza del luogo di dimora proposta dal luogo del reato
- La distanza territoriale della residenza richiesta per gli arresti domiciliari è un elemento valutabile ma non determinante: in presenza di esigenze cautelari eccezionali il dato territoriale può risultare irrilevante
- Il ricorrente ha l'onere di indicare e contestare puntualmente le risultanze della documentazione sanitaria favorevole alla prosecuzione della custodia; affermazioni generiche sull'incompatibilità non superano la valutazione motivata del giudice
- In casi simili, è fondamentale produrre prove sanitarie idonee e contraddire specificamente le relazioni dell'istituto penitenziario o le consulenze tecniche d'ufficio per ottenere successo in sede di ricorso
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