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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10277/2022 del 23/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., il riconoscimento della continuità tra più reati per i quali risultava condannato con quattro sentenze irrevocabili. Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 04/03/2021, rigettò la richiesta. Con ricorso per cassazione il difensore denunciò errata applicazione dell'art. 81 c.p. e vizi di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.), lamentando in particolare l'incompleta valutazione degli indicatori della continuità, la mancata considerazione del rapporto fra programma delittuoso e singole violazioni e il fatto che la continuità era stata già riconosciuta in sede di cognizione tra alcuni dei reati considerati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata. Ha stabilito che il giudice dell'esecuzione non ha valutato né motivato rispetto alla precedente valutazione della continuità espressa in sede cognitoria e, pertanto, deve riesaminare la domanda applicando il principio secondo cui, pur essendo libero nel nuovo giudizio, il giudice dell'esecuzione deve considerare la valutazione già compiuta in sede cognitoria e, se intende discostarsene, darne specifica motivazione. Ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Napoli e ha richiamato l'applicazione dell'art. 34, comma 1, c.p.p. come modificato dall'intervento della Corte costituzionale (C. cost. n. 183/2013) per escludere la partecipazione al giudizio di rinvio del giudice che abbia già pronunciato o concorso alle precedenti ordinanze sull'istanza di continuità.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    Norma che consente al giudice dell'esecuzione di riconoscere l'applicazione della disciplina della continuazione tra reati; il giudice deve valutare la domanda tenendo conto anche delle decisioni già adottate in sede cognitoria.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Fondamenti di impugnazione invocati per vizi di motivazione ed erronea applicazione del diritto.

  • art. 81 c.p.

    Norma relativa alla continuazione e al cumulo delle pene: il ricorrente denunciava errore nella sua applicazione da parte del giudice dell'esecuzione.

  • art. 34, comma 1, c.p.p.

    Richiamato nella versione risultante dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 183/2013; deve essere applicato per escludere la partecipazione al giudizio di rinvio del giudice che abbia già pronunciato o concorso a pronunciare le precedenti ordinanze sull'istanza di continuità.

  • art. 623, comma 1, lett. a) c.p.p.

    Norma richiamata in relazione alla pronuncia della Corte costituzionale n. 183/2013; la Corte ha evidenziato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevedeva il divieto di partecipazione del medesimo giudice al giudizio di rinvio.

  • Corte costituzionale, pronuncia n. 183 del 2013

    Dichiarata illegittimità costituzionale di disposizioni che non impedivano al giudice che aveva già deciso sull'istanza di continuità di partecipare al giudizio di rinvio; tale principio deve essere rispettato nel nuovo giudizio.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione, pur avendo autonomia di valutazione, non può ignorare la valutazione già effettuata dal giudice della cognizione sulla sussistenza della continuazione: se intende discostarsene deve motivare specificamente il perché.
  • La valutazione della continuazione richiede l'analisi di indicatori quali la prossimità temporale, l'identità o prossimità territoriale, l'esistenza di un medesimo programma delittuoso e il rapporto tra quest'ultimo e le singole condotte; omissioni su questi punti possono determinare l'annullamento.
  • In caso di annullamento e rinvio, il giudice che abbia già pronunciato o concorso alle precedenti ordinanze sull'istanza di continuazione non può partecipare al nuovo giudizio, conformemente all'art. 34 c.p.p. come interpretato dalla Corte costituzionale.
  • La Corte di Cassazione può limitarsi ad annullare e rinviare per un nuovo esame senza decidere nel merito; il giudice dell'esecuzione sarà libero di riconoscere o negare la continuità purché rispetti il dovere di motivazione e consideri le precedenti valutazioni in sede di cognizione.
  • Le censure sulla motivazione sono efficaci quando il provvedimento impugnato non esplicita il confronto con le risultanze già acquisite nei giudizi di cognizione; in tali casi il rimedio è l'annullamento con rinvio.

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