Cassazione Penale, Ordinanza n. 01253/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. È rimasta ferma la sentenza di condanna pronunciata in appello per il reato contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 497-bis c.p. L'unico motivo dedotto censurava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, lamentando violazione di legge. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era generico e indeterminato: non indicava, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ritenuta logicamente corretta, quali specifici elementi di fatto o di diritto avrebbero dovuto sorreggere la richiesta, impedendo così al giudice dell'impugnazione di cogliere puntualmente i rilievi e di esercitare il sindacato richiesto.
Norme richiamate
Norma incriminatrice oggetto della condanna confermata in appello; il testo non consente di ricostruire oltre il titolo del reato contestato.
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e indicare gli elementi posti a base della censura; la mancanza di tali requisiti rende il motivo generico e quindi inammissibile.
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo che censura il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche deve essere specifico e autosufficiente quanto agli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della richiesta.
- La mera deduzione di violazione di legge, se non accompagnata dall'indicazione concreta dei profili criticati della motivazione impugnata, non consente il controllo di legittimità e determina l'inammissibilità del ricorso.
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da motivazione logicamente corretta, il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con tale motivazione; la critica generica o assertiva non supera il vaglio di ammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01105/2026 del 13/01/2026
- ordinanza_penale · 13 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01111/2026 del 13/01/2026
- ordinanza_penale · 13 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01117/2026 del 13/01/2026
- ordinanza_penale · 13 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01118/2026 del 13/01/2026
- ordinanza_penale · 13 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01123/2026 del 13/01/2026
- ordinanza_penale · 13 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01124/2026 del 13/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →