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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33854/2024 del 21/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia trae origine da una serie di operazioni di investimento e successivi reinvestimenti, avviati da un correntista con l’intervento di un direttore di filiale, poi passato a operare per altro istituto, che aveva prospettato la continuazione degli investimenti e la restituzione delle somme. L’investitore sosteneva di aver consegnato capitali per investimenti annuali al 10%, poi mai effettivamente eseguiti; quando chiese il disinvestimento, ricevette spiegazioni dilatorie, moduli e blocchetti di assegni riferiti all’istituto subentrante, e infine due assegni risultati insoluti, ritenendo così di essere stato vittima di una truffa. In primo grado fu condannato solo il dipendente; in appello fu invece affermata anche la responsabilità ex art. 2049 c.c. della banca datrice di lavoro originaria e fu esclusa quella dell’altro istituto. La banca soccombente in appello ricorse per cassazione con due motivi: omesso esame di fatti decisivi e violazione/falsa applicazione degli artt. 2049 e 1227 c.c., deducendo che la Corte territoriale non aveva considerato plurimi indici di anomalia della condotta dell’investitore incompatibili con il nesso di occasionalità necessaria. In particolare, sosteneva che i versamenti erano stati effettuati in modo personale e non tracciabile, senza transito nelle casse della banca; che il danaro era stato poi restituito, almeno in apparenza, con assegni personali del dipendente; che dagli estratti conto non risultavano le movimentazioni allegate; e che mancavano contratti o moduli di investimento. Secondo la ricorrente, tali elementi rivelavano una condotta quantomeno consapevolmente agevolatrice, idonea a escludere la responsabilità dell’intermediario.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i due motivi, rilevando che la Corte d’appello aveva omesso di valutare complessivamente i plurimi elementi di anomalia dedotti dalla banca, elementi potenzialmente decisivi ai fini dell’esclusione della responsabilità dell’intermediario per difetto di nesso di occasionalità necessaria e per possibile consapevole acquiescenza del danneggiato alla violazione delle regole del promotore/dipendente. La decisione impugnata è stata quindi cassata con rinvio, affinché il giudice di merito riesamini la vicenda alla luce di tali criteri, considerando anche la modalità dei versamenti, la mancata formalizzazione degli investimenti, la consegna di assegni personali e il comportamento successivo dell’investitore. Dalla parte finale del testo emerge inoltre la formulazione di un principio di diritto sulla responsabilità della banca per il fatto illecito dei propri incaricati e sulla necessità di valutare, caso per caso, se la condotta del cliente abbia connotati di collusione o consapevole agevolazione tali da escludere la responsabilità dell’intermediario.

Norme richiamate

  • art. 2049 c.c.

    La responsabilità indiretta dell’istituto di credito può sussistere solo se il fatto illecito dell’incaricato sia collegato per occasionalità necessaria alle mansioni affidategli; essa è esclusa quando la condotta del danneggiato presenti connotati di anomalia tali da rivelare collusione o consapevole agevolazione della violazione commessa dal promotore o dipendente.

  • art. 1227 c.c.

    La condotta del danneggiato può assumere rilievo ai fini dell’esclusione o della limitazione della responsabilità del preteso danneggiante quando si traduca in un comportamento consapevolmente agevolatore o collusivo, da valutarsi complessivamente.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    È deducibile in cassazione l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, quando la motivazione non consideri circostanze potenzialmente idonee a mutare l’esito della decisione.

  • art. 111 c.p.c.

    È richiamato in relazione all’intervento volontario dell’avente causa o del soggetto succeduto nel rapporto societario-bancario.

Massime di principio

  • In tema di intermediazione finanziaria, la banca risponde dei danni arrecati a terzi dai propri incaricati quando l’illecito sia connesso per occasionalità necessaria all’esercizio delle mansioni e l’attività appaia al terzo in buona fede come rientrante nell’incarico conferito.
  • La responsabilità dell’intermediario è esclusa se il danneggiato ha tenuto una condotta connotata da anomalia tale da integrare, a seconda dei casi, collusione o consapevole agevolazione della violazione delle regole gravanti sul promotore.
  • Nel valutare la responsabilità della banca, il giudice deve apprezzare in modo complessivo e sistematico tutte le circostanze della vicenda, sia nella fase iniziale sia in quelle successive, incluse le modalità di consegna del denaro, la formalizzazione o meno degli investimenti e le modalità di rimborso delle somme.
  • L’omesso esame di indici fattuali decisivi, se idonei a incidere sulla sussistenza del nesso di occasionalità necessaria, giustifica la cassazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
SottomaterieObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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