Parere n. 1505/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario con istanza cautelare proposto dalla Commercio 2000 di Gravina Ciro S.n.c. contro il Comune di Borghetto Santo Spirito per l’annullamento del provvedimento prot. 1299 del 15 gennaio 2024 di decadenza delle autorizzazioni n. 960 e n. 961 del 4 luglio 2018 per lo svolgimento dell’attività di commercio su suolo pubblico giornaliera e stagionale del settore non alimentare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento prot. 1299 del 15 gennaio 2024 di decadenza delle autorizzazioni nn. 960 e 961 del 4 luglio 2018 per il commercio su suolo pubblico giornaliero e stagionale nel settore non alimentare.
Esito
La questione giuridica
La ricorrente, titolare di due concessioni per posteggi nel mercato stagionale comunale, rinnovate sino al 31 dicembre 2032, chiede l’annullamento della decadenza disposta dal Comune per il mancato utilizzo dei posteggi oltre il limite di un terzo del periodo di operatività del mercato. Contesta l’applicabilità dell’art. 147, comma 1, lettera c), della legge regionale Liguria n. 1/2007 alle situazioni di commercio isolato, la violazione degli artt. 20 e 29 del d.lgs. n. 114/1998 e del principio di legalità e tassatività, nonché l’irragionevolezza, l’eccesso di potere, il difetto di motivazione e la nullità del provvedimento. Deduce inoltre che il Comune avrebbe dovuto applicare la sospensione anziché la decadenza e che l’atto non avrebbe indicato con precisione i periodi di mancato utilizzo. Il Comune ha accertato, per il periodo dal 1° aprile al 30 settembre 2023, 183 giornate di assenza e 49 presenze oltre l’orario massimo per l’allestimento del banco, con occupazione anche di area non assegnata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto necessari ulteriori chiarimenti sull’ambito applicativo della norma regionale, sulle modalità degli accertamenti, sull’incidenza della dichiarata attività svolta soltanto da giugno a settembre e sull’eventuale riassegnazione dei posteggi.
Il parere
Il Consiglio di Stato non ha definito il ricorso né in rito né nel merito. Ha ritenuto l’affare non ancora maturo per la decisione e ha disposto un supplemento istruttorio. Il Ministero delle imprese e del made in Italy dovrà acquisire, se necessario, ulteriori elementi dal Comune e trasmettere entro 60 giorni una relazione aggiuntiva, previamente comunicata alla ricorrente, alla quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a 20 giorni per eventuali controdeduzioni. La relazione dovrà chiarire: l’ambito di applicazione dell’art. 147 della legge regionale n. 1/2007 rispetto ai titoli relativi al posteggio nel mercato e nella fiera; gli elementi e le modalità degli accertamenti della Polizia locale, anche alla luce dell’art. 8, commi 6 e 7, del regolamento comunale; l’incidenza sul computo delle assenze del fatto che la ricorrente dichiara di operare da giugno a settembre, nonostante la concessione sia valida dal 1° aprile al 30 settembre; l’eventuale riassegnazione dei posteggi mediante procedura a evidenza pubblica e lo stato di tale procedimento, anche per individuare eventuali controinteressati. Ogni decisione è stata espressamente riservata.
Osservazioni
Ambito applicativo dell’art. 147 della legge regionale Liguria n. 1/2007
Il Ministero dovrà chiarire, anche alla luce del principio di legalità, se la disposizione regionale sulle fattispecie decadenziali sia applicabile ai titoli in questione, considerato il riferimento testuale al “posteggio nel mercato e nella fiera”.
Accertamenti della Polizia locale e computo delle presenze
Dovranno essere precisati gli elementi considerati e le modalità degli accertamenti, verificando in particolare se siano state applicate le regole dell’art. 8, commi 6 e 7, del regolamento comunale, secondo cui il posteggio è occupato quando nello spazio assegnato sono presenti le attrezzature di vendita e il mezzo di trasporto, e la presenza è registrata secondo l’orario previsto.
Periodo effettivo di attività della ricorrente
Dovrà essere chiarita l’incidenza, sul calcolo delle chiusure e delle assenze, della dichiarazione secondo cui l’attività sarebbe stata svolta da giugno a settembre, mentre la concessione risultava operativa dal 1° aprile al 30 settembre.
Eventuale riassegnazione dei posteggi e controinteressati
Il Ministero dovrà verificare se, dopo la decadenza, il Comune abbia riassegnato i posteggi mediante procedure a evidenza pubblica e indicare lo stato del relativo procedimento, anche ai fini dell’individuazione di eventuali controinteressati.
Norme richiamate
art. 28, comma 1, lettera a), legge regionale Liguria n. 1/2007
È indicato quale fondamento normativo delle concessioni per il commercio su aree pubbliche rilasciate alla ricorrente.
art. 127 legge regionale Liguria n. 1/2007
Prevede, secondo il parere, la comunicazione formale delle giornate di sospensione volontaria dell’attività.
art. 147, comma 1, lettera c), legge regionale Liguria n. 1/2007
qualora il posteggio non sia utilizzato per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi in ciascun anno solare ovvero superiori a un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare
È la disposizione posta dal Comune a fondamento della decadenza, ma il Consiglio di Stato ha ritenuto necessario chiarirne l’ambito applicativo, in particolare in rapporto ai titoli relativi al posteggio nel mercato e nella fiera.
artt. 4, 5 e 19 del regolamento comunale sul commercio su aree pubbliche
Sono richiamati dal Comune per fondare la decadenza e disciplinano, secondo quanto emerge dal testo, l’utilizzo dei posteggi e le conseguenze delle assenze.
art. 4 del regolamento comunale sul commercio su aree pubbliche, come modificato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 17 dell’11 maggio 2023
L’orario di vendita dei posteggi isolati è dalle ore 18.00 alle ore 24.00 e l’occupazione del posteggio con l’allestimento del banco deve avvenire entro e non oltre le ore 18.00.
È stato utilizzato per contestare le presenze oltre l’orario massimo di allestimento e il posizionamento difforme dei banchi.
art. 8, commi 6 e 7, del regolamento comunale sul commercio su aree pubbliche
Il posteggio si intende occupato quando nello spazio assegnato sono presenti le attrezzature di vendita ed il mezzo adibito al trasporto della merce del titolare del posteggio prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività; La registrazione della presenza è effettuata quando l'operatore occupa il posteggio assegnato come sopra descritto e secondo l'orario previsto nel precedente articolo 7.
Il Consiglio di Stato ha chiesto di verificare se tali disposizioni siano state effettivamente considerate negli accertamenti e nel calcolo delle presenze.
artt. 20 e 29 d.lgs. n. 114/1998
Sono richiamati dalla ricorrente per contestare la decadenza e sostenere l’applicabilità della sospensione.
art. 1 legge 24 novembre 1981, n. 689
È invocato dalla ricorrente in relazione ai principi di legalità, tassatività e determinatezza.
Massime di principio
- Quando la decadenza di un titolo autorizzativo è fondata su una disposizione che individua specificamente le fattispecie relative al posteggio nel mercato e nella fiera, l’amministrazione deve dimostrare e motivare l’applicabilità della norma alla concreta tipologia di posteggio e di attività esercitata, nel rispetto del principio di legalità.
- Nel computo delle assenze rilevanti ai fini della decadenza occorre verificare le modalità normative e regolamentari di registrazione della presenza, accertando se il posteggio fosse occupato secondo la definizione prevista dal regolamento e se l’operatore rispettasse l’orario prescritto.
- Quando il periodo di operatività del titolo autorizzativo non coincide con il periodo nel quale l’operatore dichiara di avere effettivamente svolto l’attività, tale circostanza deve essere esaminata e motivatamente considerata nel calcolo delle assenze e nella valutazione della decadenza.
- Prima di definire un ricorso straordinario avverso la decadenza di una concessione, l’amministrazione istruttoria deve verificare l’eventuale riassegnazione del bene o del posteggio e l’esistenza di soggetti controinteressati, assicurando il relativo contraddittorio processuale.
Decadenza di concessioni per commercio su aree pubbliche
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una società titolare di due concessioni per il commercio su aree pubbliche nel Comune di Borghetto Santo Spirito. Le concessioni, relative a due posteggi in Piazza Libertà per il mercato giornaliero stagionale non alimentare, erano state rinnovate sino al 31 dicembre 2032. Il ricorso è diretto contro il provvedimento comunale del 15 gennaio 2024 che ha dichiarato la decadenza delle autorizzazioni e delle relative concessioni.
Fatti e provvedimento impugnato
Per il periodo dal 1° aprile al 30 settembre 2023, corrispondente a 183 giornate autorizzate, la Polizia municipale ha accertato l’assenza della società e, in 49 giornate, una presenza oltre l’orario massimo stabilito per l’allestimento del banco. È stato inoltre contestato il posizionamento difforme dei banchi, con occupazione di una porzione di suolo pubblico non assegnata.
Il Comune ha ritenuto superato il limite massimo di assenze consentito dall’art. 147, comma 1, lettera c), della legge regionale Liguria n. 1/2007. Considerando un periodo autorizzato di 183 giornate, il Comune ha individuato in 61 il numero massimo di assenze e in 122 il numero minimo di presenze necessarie. Le assenze sarebbero risultate superiori anche considerando le giornate di presenza tardiva come giornate non utilmente utilizzate.
Censure della ricorrente
La ricorrente ha dedotto:
- la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 29 del d.lgs. n. 114/1998 e dell’art. 147, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 1/2007;
- la violazione dei principi di legalità, tassatività e determinatezza richiamati anche con riferimento all’art. 1 della legge n. 689/1981;
- l’eccesso di potere, l’irragionevolezza, l’illogicità, l’ingiustizia manifesta e il difetto di motivazione;
- la nullità del provvedimento;
- l’erronea applicazione dell’art. 147, che, secondo la ricorrente, riguarderebbe i posteggi del mercato e della fiera e non il commercio isolato;
- l’adozione della decadenza in luogo della sospensione prevista dall’art. 29 del d.lgs. n. 114/1998;
- l’omessa indicazione dei periodi temporali nei quali i posteggi non sarebbero stati utilizzati.
La ricorrente ha inoltre dichiarato di svolgere l’attività soltanto da giugno a settembre, sebbene le concessioni fossero operative dal 1° aprile al 30 settembre.
Istruttoria precedente
Il ricorso è stato inizialmente notificato al Ministero dell’interno e successivamente trasmesso al Ministero delle imprese e del made in Italy per competenza. Il Ministero, acquisiti gli atti del Comune, ha ritenuto il gravame generico e infondato, aderendo alle osservazioni comunali. La relazione istruttoria è stata comunicata alla ricorrente, che non ha presentato osservazioni.
Profili ritenuti meritevoli di approfondimento
La Sezione ha ritenuto che l’affare non fosse maturo per la decisione. In particolare, non è stato ancora possibile definire l’effettivo ambito applicativo dell’art. 147 della legge regionale n. 1/2007. La disposizione, secondo il suo tenore richiamato nel parere, disciplina la decadenza dei titoli relativi al “posteggio nel mercato e nella fiera”; occorre quindi verificare se possa essere applicata alla concreta tipologia dei posteggi e dell’attività della ricorrente, anche alla luce del principio di legalità.
Il Consiglio di Stato ha inoltre chiesto di verificare le modalità con cui la Polizia locale ha effettuato gli accertamenti. Assume rilievo l’art. 8, comma 6, del regolamento comunale, secondo cui il posteggio è occupato quando nello spazio assegnato sono presenti le attrezzature di vendita e il mezzo destinato al trasporto della merce, indipendentemente dal concreto svolgimento dell’attività. Il comma 7 stabilisce che la presenza è registrata quando l’operatore occupa il posteggio secondo l’orario previsto. Occorre dunque chiarire se tali criteri siano stati applicati nel calcolo delle assenze e delle presenze tardive.
Deve essere poi valutata l’incidenza della dichiarazione della ricorrente di operare soltanto da giugno a settembre, nonostante il periodo di operatività della concessione iniziasse il 1° aprile. Infine, occorre verificare se i posteggi siano stati riassegnati mediante procedura a evidenza pubblica e se siano sorti eventuali controinteressati.
Dispositivo interlocutorio
La Sezione ha sospeso l’adozione del parere, impregiudicata ogni decisione in rito e nel merito. Ha ordinato al Ministero delle imprese e del made in Italy di trasmettere, entro 60 giorni dalla comunicazione del parere, una relazione aggiuntiva contenente i chiarimenti richiesti, previa comunicazione alla ricorrente e assegnazione di un termine non inferiore a 20 giorni per le controdeduzioni. In mancanza di riscontro nel termine, l’affare sarà deciso allo stato degli atti.
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