Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 23550/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 497-bis c.p. Il ricorso articolava tre motivi: con il primo contestava il calcolo della prescrizione, sostenendo che la recidiva reiterata non potesse incidere sul termine prescrizionale; con il secondo censurava la graduazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche, chiedendo sostanzialmente una nuova valutazione della congruità della pena; con il terzo deduceva vizio di motivazione sulla recidiva, ritenendo insufficiente la valorizzazione dei precedenti penali e della pericolosità sociale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che la recidiva reiterata, quale circostanza a effetto speciale, incide sia sul termine minimo sia su quello massimo di prescrizione e che ciò non viola il ne bis in idem sostanziale. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il secondo motivo, perché la dosimetria della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da congrua motivazione. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il terzo motivo, poiché la motivazione sulla recidiva risultava adeguata in relazione al nuovo fatto delittuoso e ai precedenti penali. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 497-bis c.p.

    norma incriminatrice per il reato per cui l'imputato era stato condannato in primo e secondo grado

  • art. 157, comma 2, c.p.

    il termine minimo di prescrizione è influenzato dalla recidiva reiterata quale circostanza a effetto speciale

  • art. 161, comma 2, c.p.

    in presenza di atti interruttivi, la recidiva reiterata incide anche sul termine massimo di prescrizione

  • artt. 132 e 133 c.p.

    criteri legali di esercizio della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena

  • art. 4 Protocollo n. 7 CEDU

    richiamato per escludere che la disciplina della prescrizione e l'effetto della recidiva integrino una violazione del ne bis in idem sostanziale

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La recidiva reiterata, quando opera come circostanza a effetto speciale, rileva nel calcolo della prescrizione sia per il termine minimo sia, in presenza di atti interruttivi, per quello massimo.
  • L'incidenza della recidiva sul regime della prescrizione non determina di per sé violazione del ne bis in idem sostanziale né dell'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU, poiché la prescrizione non rientra nell'ambito di tutela di tale garanzia.
  • In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione della congruità della pena se la determinazione sanzionatoria del giudice di merito è sorretta da motivazione non illogica e non arbitraria.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è sufficientemente motivato quando il giudice richiami gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza necessità di una analitica confutazione di ogni dato favorevole.
  • La motivazione sulla recidiva è adeguata quando il giudice valorizza il nuovo fatto delittuoso come sintomo di maggiore pericolosità sociale in relazione ai precedenti penali dell'imputato.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidivaPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.