Cassazione Civile, Ordinanza n. 01290/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da avvisi di accertamento emessi per Irpef e Iva 2004, con i quali l'Ufficio aveva imputato ai contribuenti, tra cui il ricorrente, una quota di profitto di reato qualificata come "reddito diverso" ex art. 14, comma 4, L. n. 537/1993. Secondo l'originaria ricostruzione fattuale, la somma era stata distratta dal fallimento di un'impresa individuale tramite una società schermo; nel processo penale era stata poi disposta la restituzione della somma quale conseguenza civile di un abuso d'ufficio dichiarato estinto per prescrizione. La CTP aveva annullato gli avvisi per decadenza dell'Ufficio; la CTR aveva respinto l'appello dell'Agenzia, ritenendo non provata la percezione delle somme da parte degli imputati e ravvisando solo una locupletazione in capo alla società. L'Agenzia aveva quindi proposto ricorso per cassazione, accolto dalla Corte con sentenza n. 2120/2024. Contro tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per revocazione, deducendo, in sostanza, un errore di fatto ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. nella valutazione dell'istanza di rinvio/aggiornamento dell'udienza, sostenendo che la Corte avrebbe trascurato il contenuto letterale dell'istanza e che vi sarebbe stato un errore percettivo anche su alcuni passaggi della motivazione. Ha inoltre chiesto la correzione di asseriti errori materiali della sentenza. La Corte ha ritenuto che solo uno degli errori materiali segnalati fosse effettivamente correggibile, mentre gli altri non rientrassero nell'ambito dell'art. 287 c.p.c.; quanto al ricorso per revocazione, ha affermato che esso mirava in realtà a censurare una valutazione giuridico-processuale della Corte sulla sussistenza del legittimo impedimento del difensore, non un vero errore di fatto revocatorio. Poiché l'errore revocatorio deve consistere in una svista percettiva su un fatto storico incontroverso, decisivo e non controverso, e non può riguardare errori di giudizio o interpretazione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte ha preliminarmente disposto la correzione di un errore materiale nella sentenza n. 2120/2024, limitatamente alla sostituzione dell'espressione "il difensore dei controricorrenti" con "il difensore del controricorrente". Ha poi dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, rilevando che la censura non denunciava un errore di fatto nei sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., ma una contestazione della valutazione compiuta dalla Corte sulla richiesta di rinvio e sul legittimo impedimento del difensore. Di conseguenza il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese in favore dell'Agenzia delle entrate; nessuna liquidazione è stata disposta per la posizione del soggetto intimato rimasto senza attività difensiva.
Norme richiamate
La correzione degli errori materiali è ammessa solo per rimediare a una discrasia tra ideazione del giudice e rappresentazione grafica del provvedimento, senza incidere sul contenuto decisorio.
La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è consentita solo nei casi tassativi, tra cui l'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c.
L'errore di fatto revocatorio ricorre solo se la decisione si fonda sulla supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto storicamente incontroverso, risultante dagli atti, e non controverso tra le parti.
art. 9 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578
È richiamato per la possibilità generale di delega ad altro collega, ma la Corte osserva che l'istanza non spiegava perché tale sostituzione fosse concretamente impossibile.
art. 14, comma 4, L. 24 dicembre 1993, n. 537
Costituisce la base normativa dell'imputazione fiscale del profitto di reato come reddito diverso.
art. 13, comma 1-quater
È richiamato nel dispositivo in relazione agli oneri economici conseguenti alla definizione del giudizio, ma il testo fornito non ne riporta integralmente l'applicazione.
Massime di principio
- La correzione degli errori materiali è ammissibile solo quando l'errore sia puramente estrinseco e immediatamente percepibile dal confronto tra testo e motivazione, senza alterare la decisione sostanziale.
- La revocazione della sentenza di cassazione per errore di fatto presuppone una svista percettiva su un fatto storico non controverso, decisivo e risultante dagli atti; non è invece utilizzabile per contestare la valutazione giuridica o processuale compiuta dalla Corte.
- Se il punto dedotto come errore è stato in realtà oggetto di esame e valutazione, manca il presupposto della "svista percettiva" e la censura esula dall'ambito dell'art. 395, n. 4, c.p.c.
- L'errore di fatto revocatorio non può essere trasformato in un surrettizio terzo grado di giudizio per riesaminare la correttezza logico-giuridica della decisione definitiva.
- L'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore deve indicare in modo specifico le ragioni dell'impossibilità di sostituzione; una generica allegazione di delicatezza della trattazione o di scarso preavviso non basta, se la Corte ha già valutato l'insufficienza di tali elementi.
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