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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 4564/2021 del 19/02/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della cartella esattoriale con cui l'INPS aveva richiesto contributi previdenziali calcolati su un maggior reddito accertato dall'Agenzia delle Entrate; il maggior reddito era stato successivamente annullato dal giudice tributario. Il ricorrente deduceva: 1) nullità per aver la corte territoriale fondato la pretesa contributiva su un accertamento tributario poi annullato; 2) violazione delle norme sugli "studi di settore" (artt. 62-bis e 62-sexies d.l. n.331/1993) e dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova, sostenendo che fosse onere dell'INPS provare il maggior reddito; 3) omesso esame di documenti che dimostrerebbero il minor reddito (motivo poi ritenuto inammissibile in cassazione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che non sussiste una pregiudiziale tributaria che imponga al giudice ordinario di seguire l'esito del giudizio tributario: la pretesa contributiva INPS è autonoma rispetto alla pretesa tributaria anche se fondata sul medesimo accertamento. Ha inoltre confermato che gli "studi di settore" hanno valore di presunzioni semplici e, pertanto, grava sul contribuente l'onere di fornire prova contraria del minor reddito. Il terzo motivo è stato dichiarato manifestamente inammissibile ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 348-ter c.p.c. La Corte ha altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (art. 13 d.P.R. n.115/2002).

Norme richiamate

  • d.l. n. 331/1993 (conv. con l. n. 427/1993), artt. 62-bis e 62-sexies

    Gli "studi di settore" sono qualificati come presunzioni semplici circa il maggior reddito e non come accertamenti definitivi: su di essi può essere criticata e superata la presunzione mediante prova contraria offerta dal contribuente

  • art. 2697 c.c.

    Principio sull'onere della prova: la Corte ha ritenuto che, di fronte a un accertamento tributario basato su presunzioni, grava sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria per evitare il consolidamento della pretesa

  • art. 348-ter c.p.c., ultimo comma

    Norma che limita l'ammissibilità di motivi nuovi in cassazione: richiamata per dichiarare manifestamente inammissibile il terzo motivo relativo a presunte prove documentali non previamente utilizzate

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002, commi 1-bis e 1-quater

    Norme sul contributo unificato: la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente

Massime di principio

  • L'annullamento dell'accertamento tributario da parte del giudice tributario non determina automaticamente la caducazione della pretesa contributiva INPS: le due azioni sono autonome e possono avere esiti diversi
  • Gli "studi di settore" concorrono a formare una presunzione semplice di maggior reddito; il contribuente che contesta la pretesa basata su tali presunzioni ha l'onere di fornire prova contraria efficace
  • In caso di contestazione di contributi previdenziali fondati su accertamenti fiscali, il giudice ordinario non è vincolato dal giudicato tributario e valuta autonomamente la prova
  • In cassazione non sono ammesse nuove questioni di fatto o nuovi mezzi di prova non tempestivamente dedotti nei gradi precedenti (limiti ex art. 348-ter c.p.c.)
  • Chi perde il ricorso può essere tenuto a versare ulteriori somme a titolo di contributo unificato secondo le regole del d.P.R. n.115/2002

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