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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 4568/2021 del 19/02/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di merito che aveva rigettato la sua opposizione a cartella esattoriale della Cassa, con cui erano richiesti contributi, sanzioni e interessi per il periodo 2008-2012, sostenendo di aver svolto attività di geometra in modo occasionale e senza reddito professionale. Deduceva che la Cassa non poteva, tramite propri regolamenti, modificare i presupposti dell'obbligo di iscrizione e contributo e che la Cassa non aveva adempiuto all'onere della prova circa l'effettiva attività reddituale imputabile al ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la disciplina regolamentare della Cassa che individua l'obbligo contributivo per gli iscritti all'Albo anche quando l'attività sia esercitata in modo saltuario o occasionale, con l'obbligo di versamento di contributo minimo indipendentemente dall'effettiva produzione di reddito. La Corte ha inoltre ritenuto corretta la valutazione di merito secondo cui la confessione di aver svolto attività professionale e l'iscrizione all'Albo erano elementi sufficienti per ritenere sussistente l'obbligo contributivo; la circostanza che le prestazioni fossero rese a familiari non dimostrava la gratuità. Sono state respinte le censure relative alla violazione dell'onere della prova e alla motivazione. Condanna del ricorrente alle spese di giudizio di legittimità e precisazioni sul contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • Legge 4 febbraio 1967, n. 37 (Riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri)

    Stabilisce che l'iscrizione all'Albo dei geometri è condizione per l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa; la Cassazione ricava che l'appartenenza all'Albo rimane principio fondamentale per l'obbligo contributivo

  • Legge 24 ottobre 1955, n. 990 (istituzione della Cassa)

    Richiamata come atto costitutivo dell'ente: la normativa storica conferma che il regime di obbligatorietà trae origine dalle leggi istitutive e di riordino

  • Legge 20 ottobre 1982, n. 773, art. 22

    Disciplina la distinzione tra iscritti che esercitano la libera professione con continuità e quelli iscritti ad altra forma di previdenza; la Corte ricorda come in quel quadro l'occasionalità poteva incidere sulle prestazioni ma non eliminava l'obbligo di contribuzione minima

  • Decreto legislativo 30 dicembre 1994, n. 509

    artt. 1, 2, 3, D.Lgs. 509/1994

    Norme sul riassetto degli enti e sulla loro autonomia regolamentare; la Corte ritiene che l'autonomia regolamentare della Cassa possa legittimamente disciplinare gli obblighi contributivi nei limiti della legge

  • Legge 23 dicembre 1994, n. 335 (riforma previdenziale)

    L. 335/1995 citata come principio generale di equilibrio finanziario

    Richiamata per giustificare l'intervento regolamentare volto a garantire l'equilibrio finanziario degli enti previdenziali, compresa l'introduzione del contributo minimo

  • Codice civile

    artt. 2697, 2728, 2729 c.c.

    Articoli citati nella censura del ricorrente sull'onere della prova; la Corte spiega che la censura non ha efficacia in sede di legittimità se riguarda la valutazione delle prove operata dal giudice di merito

  • Codice di procedura civile

    artt. 112, 115, 116, 360 c.p.c.

    Richiamati in relazione ai limiti del sindacato di Cassazione sulla valutazione probatoria e sulla motivazione; la Corte ribadisce l'insindacabilità delle valutazioni di merito salvo i casi ristretti di motivazione insufficiente

  • D.P.R. 29 maggio 2002, n. 115

    art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 115/2002 (come modificato dall'art.1, co.17, L. n.228/2012)

    Norma richiamata in ordine al contributo unificato e agli adempimenti procedurali; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo

  • Decreto interministeriale 27 febbraio 2013

    Citato fra i testi richiamati dal ricorrente: la sentenza prende in considerazione il quadro normativo e regolamentare post-privatizzazione ma ritiene la regolamentazione della Cassa compatibile con le leggi

Massime di principio

  • L'iscrizione all'Albo professionale può costituire di per sé presupposto dell'obbligo di iscrizione all'ente previdenziale di categoria, anche quando l'attività professionale sia esercitata in modo saltuario o occasionale
  • Le casse previdenziali, nell'esercizio della loro autonomia regolamentare e nei limiti di legge, possono prevedere contributi minimi dovuti indipendentemente dalla produzione effettiva di reddito professionale
  • In giudizio la confessione o elementi che comprovano lo svolgimento di attività professionale sono valutati come sufficiente base per l'obbligo contributivo, salvo prova specifica della gratuità delle prestazioni
  • Le censure sulla violazione dell'onere della prova o sulla valutazione delle prove devono dimostrare che il giudice ha effettivamente attribuito l'onere probatorio alla parte sbagliata: la mera diversa rivalutazione dei fatti è difficilmente sindacabile in Cassazione
  • L'assenza di reddito dichiarato non esonera automaticamente dall'obbligo contributivo se la normativa della Cassa prevede un contributo minimo; chi contesta deve provare elementi idonei a dimostrare l'irrilevanza dell'attività o la gratuità
  • Nelle controversie contro enti previdenziali, è utile documentare in modo dettagliato la natura, la continuità e la retribuzione delle prestazioni svolte (prove documentali, contratti, parcelle, ricevute) se si intende contestare l'obbligo contributivo

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