Cassazione Civile, Sentenza n. 4566/2021 del 19/02/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Inarcassa impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva riconosciuto a Valli (erede di Ernesto Spizuoco) il diritto alla restituzione di contributi previdenziali versati dal de cuius. L'ente deduceva che la corte territoriale aveva erroneamente applicato il principio del pro rata alla disciplina della restituzione contributiva e aveva trascurato che le modifiche statutarie (eliminazione del rimborso) erano legittimate dalle disposizioni di rango normativo (art. 3 comma 12 legge 335/1995 e successive disposizioni che hanno disciplinato/precluso la restituzione), nonché da norme di salvezza degli atti e deliberazioni antecedenti (art. 1 comma 763 legge 296/2006 e art. 1 comma 48 legge 147/2013). I controricorrenti hanno proposto ricorso incidentale sostenendo invece che le disposizioni statutarie non potevano derogare a norme primarie (richiamando art. 20 legge n.6/1981, il d.lgs. 504/1994 art.3, le Preleggi art.15) e chiedendo, in via principale o alternativa, il rimborso fino al 2004 o il riconoscimento di altri rimedi (arricchimento). Valli ha inoltre censurato la motivazione sulla compensazione delle spese e l'omessa pronuncia su istanza ex art.96 c.p.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale di Inarcassa, ritenendo legittima la modifica statutaria che ha eliminato il diritto al rimborso contributivo. La Corte ha affermato che il principio del pro rata riguarda esclusivamente le modalità di determinazione delle prestazioni pensionistiche e non l'istituto della restituzione dei contributi; pertanto l'esclusione del rimborso non è incompatibile con art. 3 comma 12 della legge 335/1995. È stato inoltre ribadito che il diritto alla restituzione presuppone la presentazione di una domanda dell'iscritto prima dell'entrata in vigore della modifica statutaria: in mancanza di tale domanda non può sorgere un diritto a favore degli eredi. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata nei punti indicati e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione per ulteriore giudizio, con condanna alle spese del giudizio di legittimità; i ricorsi incidentali sono stati qualificati come unico ricorso incidentale e dichiarati inammissibili o assorbiti nelle parti indicate dalla decisione.
Norme richiamate
Il principio del pro rata è stato interpretato come relativo alla determinazione delle prestazioni pensionistiche e non applicabile all'istituto della restituzione dei contributi
Legge 296/2006 (Finanziaria 2007)
Riconosciuta funzione di stabilizzazione/legittimazione degli atti e deliberazioni previdenziali adottati anteriormente; comunque non impedisce la legittima eliminazione del rimborso da parte dell'ente nel quadro della sua autonomia
Richiamata come parte del quadro normativo di disciplina degli enti previdenziali privatizzati e delle deliberazioni antecedenti
Legge n. 6/1981
art. 1 (e art. 20 richiamato dai controricorrenti)
La Corte ha sottolineato che la presentazione di una domanda è requisito necessario per l'erogazione della pensione e per la restituzione dei contributi; i rimedi invocati aventi ad oggetto norme primarie non prevalgono sull'effetto della mancata domanda
Decreto legislativo 504/1994
Richiamato dai controricorrenti ma la Corte non ha ritenuto che il regolamento della Cassa avesse ecceduto limiti tali da renderlo invalido rispetto a quanto disposto a monte
Legge n. 570/1980
art. 21 (richiamato in giurisprudenza)
Storicamente rilevante per l'istituto del rimborso; però la Cassazione ha confermato che la successiva disciplina e l'autonomia degli enti possono legittimamente escludere il rimborso, nei limiti indicati
Massime di principio
- Gli enti previdenziali privatizzati possono, nell'ambito della loro autonomia statutaria e salvo limiti di legge, modificare o escludere l'istituto della restituzione dei contributi purché ciò rientri nei limiti dell'autonomia e dell'ordinamento.
- Il principio del pro rata si applica alla determinazione delle prestazioni pensionistiche e non alle richieste di rimborso dei contributi; pertanto la sua invocazione non impedisce automaticamente l'eliminazione del rimborso.
- Il diritto alla restituzione dei contributi richiede la presentazione di una domanda dell'iscritto prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina: senza tale domanda non nasce un diritto, neanche a favore degli eredi.
- La semplice cessazione dell'attività o la cancellazione dall'albo non equivale alla manifestazione di volontà di optare per la restituzione; è invece fondamentale la formale domanda amministrativa dell'iscritto.
- I diritti degli eredi non possono supplire la mancata volontà espressa del de cuius: l'impossibilità per gli eredi di ottenere il rimborso per il mancato esercizio dell'opzione da parte del defunto non costituisce di per sé diritto risarcitorio verso la Cassa.
- In sede di cassazione sono inammissibili censure dirette a questioni che il giudice d'appello ha ritenuto assorbite e sulle quali non vi è stata soccombenza; tali questioni possono essere riproposte solo al giudice del rinvio.
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