Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 4565/2021 del 19/02/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la riliquidazione della pensione di vecchiaia anticipata (diritto dal 01/07/2012) calcolandola sulla base dei migliori 10 redditi dichiarati nei 15 anni anteriori alla maturazione, invocando il principio del "pro-rata" di cui all'art. 3, comma 12, legge 335/1995. La Cassa aveva invece calcolato la pensione applicando la media dei redditi nei 25 anni anteriori al 2003, in base al regolamento della Cassa e alle modifiche legislative intervenute (in particolare art. 1, comma 763, legge 296/2006). Il ricorrente censura anche la tutela dell'affidamento in conseguenza di una ricongiunzione onerosa di periodi contributivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la liquidazione della pensione operata dalla Cassa sulla base del regolamento di previdenza (approvato con decreto interministeriale 2004) e conforme ai principi dell'art. 1, comma 763, legge 296/2006. Il principio del "pro-rata" non impone l'applicazione assoluta del metodo storico richiesto dal ricorrente; le modifiche adottate per assicurare l'equilibrio finanziario e la gradualità sono consentite. Inoltre la domanda di ricongiunzione e il versamento non vincolano la vigenza immutabile della disciplina al momento della liquidazione: rileva la normativa vigente al momento della liquidazione del trattamento. Spese a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 12, legge 335/1995

    Il principio del "pro-rata" previsto dalla norma non va applicato in modo assoluto e meccanico rispetto a ogni anzianità; va considerato nel quadro delle misure adottate per garantire l'equilibrio finanziario e la gradualità nell'applicazione delle riforme pensionistiche.

  • art. 1, comma 763, legge 296/2006

    La disposizione autorizza gli enti previdenziali privatizzati ad adottare provvedimenti per salvaguardare l'equilibrio finanziario; la clausola di salvezza degli atti precedenti non invalida atti regolamentari che siano coerenti con l'obbligo di equilibrio di bilancio e con i criteri di gradualità e di equità tra generazioni.

  • Regolamento della Cassa Nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti (approvato 14/9/2004 e decreto interministeriale 10/7/2004)

    Il regolamento ha legittimamente modificato gradualmente il sistema di calcolo (introducendo rilevazioni diverse per periodi differenti) in armonia con gli obblighi di equilibrio finanziario; la sua applicazione è valida per la determinazione del trattamento al momento della liquidazione.

  • d.lgs. n. 509/1994

    La privatizzazione degli enti previdenziali prevista dal dlgs consente che le relative prestazioni siano liquidate secondo la disciplina degli enti privatizzati e dei regolamenti adottati nei limiti delle norme di legge.

  • art. 1, comma 488, legge 147/2013

    Intervento chiarificatore che conferma la legittimità ed efficacia degli atti approvati dai Ministeri vigilanti prima dell'entrata in vigore della legge n. 296/2006, purché finalizzati all'equilibrio finanziario di lungo termine.

  • articoli 1175 e 1337 cod. civ.

    Balance of interests/obblighi di correttezza e buona fede invocati dal ricorrente non sono ritenuti violati: il versamento per ricongiunzione non crea un diritto alla cristallizzazione della normativa applicabile al momento della liquidazione.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 (come modificato dall'art. 1, co. 17, I. n. 228/2012)

    Norma processuale richiamata in relazione agli oneri contributivi e agli adempimenti per il ricorso in Cassazione; la Corte dichiara sussistenti i presupposti per l'applicazione di tali disposizioni.

Massime di principio

  • La disciplina applicabile per il calcolo della pensione è quella vigente al momento della liquidazione del trattamento, anche se parte della contribuzione si riferisce a periodi precedenti.
  • Il principio del "pro-rata" (art. 3, co.12 L.335/1995) è un criterio da considerare ma non impone un'applicazione automatica e assoluta; va bilanciato con l'obbligo degli enti di garantire l'equilibrio finanziario e la gradualità delle riforme.
  • I regolamenti degli enti previdenziali privatizzati, approvati dagli organi competenti e conformi alle norme legislative di riferimento, possono modificare i criteri di calcolo entro i limiti della legge e risultano vincolanti per la liquidazione.
  • Il pagamento di somme per ricongiunzioni onerose non cristallizza automaticamente la normativa applicabile in futuro; l'affidamento dell'assicurato non prevale sulla normativa successiva, salvo diversa disposizione legislativa chiara.
  • Gli atti amministrativi e regolamenti approvati prima di specifiche riforme possono rimanere efficaci se sono finalizzati all'equilibrio finanziario di lungo periodo e sono compatibili con le clausole di salvezza introdotte dalle leggi successive.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.