Cassazione Penale, Ordinanza n. 07302/2025 del 21/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva riqualificato i fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e lo aveva condannato al trattamento sanzionatorio ritenuto di giustizia. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione in relazione all'aumento di pena applicato per la contestata recidiva, sostenendo, in sostanza, l'illogicità o l'insufficienza della giustificazione dell'incremento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso. Ha affermato che le determinazioni del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio non sono sindacabili in cassazione quando siano sorrette da motivazione immune da vizi logico-giuridici. Nel caso concreto, la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta adeguata perché la Corte territoriale ha valorizzato, ai fini della congruità dell'aumento per recidiva, la natura e il contesto delle condotte di cessione e detenzione di stupefacenti in un comune isolato, l'accrescimento della capacità criminale e il fatto che l'attività fosse gestita in prima persona, senza segni di resipiscenza nonostante le pregresse esperienze giudiziarie e lavorative. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Richiamato per la riqualificazione dei fatti nella fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti.
recidiva
L'aumento di pena per recidiva è stato ritenuto congruo e opportunamente motivato in relazione alle modalità della condotta e alla personalità dell'imputato.
Impiegato nel dispositivo per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Le scelte del giudice di merito in tema di trattamento sanzionatorio sono insindacabili in sede di legittimità quando siano sorrette da una motivazione logicamente coerente e giuridicamente corretta.
- L'aumento di pena per recidiva può essere giustificato richiamando elementi concreti desumibili dal fatto, come la reiterazione di condotte analoghe, la capacità criminale espressa dall'agente e l'assenza di resipiscenza.
- In materia di stupefacenti, la riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità non esclude, di per sé, la valutazione della recidiva ai fini del trattamento sanzionatorio.
- Quando il ricorso si risolve in una censura meramente valutativa contro una motivazione di merito non viziata, la conseguenza è l'inammissibilità del ricorso con gli effetti economici previsti dall'art. 616 c.p.p.
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