Cassazione Civile, Ordinanza n. 02499/2025 del 02/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un pignoramento presso terzi intrapreso nei confronti dell'INPS. Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., il Tribunale di Roma ha accolto l'opposizione dei creditori procedenti e ha annullato il provvedimento con cui era stata dichiarata la nullità dell'esecuzione. Nella sentenza il Tribunale ha tuttavia disposto la compensazione delle spese. I ricorrenti per cassazione hanno censurato esclusivamente la regolazione delle spese, deducendo: violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere il giudice compensato le spese senza adeguata motivazione; omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione circa il fatto decisivo della sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione. L'INPS ha resistito chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i due motivi, esaminati congiuntamente. Ha affermato che la motivazione del Tribunale sulla compensazione delle spese era sufficiente e non apparente, poiché ancorata a circostanze specifiche emerse in causa: novità assoluta della questione, necessità di applicare normativa di derivazione europea e normativa straniera, rilievo officioso del giudice circa una possibile nullità della procura e dell'esecuzione, nonché precedenti contrasti giurisprudenziali nella sezione. Ha quindi escluso che vi fosse violazione dell'art. 92 c.p.c. o vizio motivazionale sindacabile in cassazione, osservando che la valutazione sulla gravità ed eccezionalità delle ragioni resta riservata al merito quando la motivazione sia logica e coerente. Il ricorso è stato rigettato; i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
indica il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi nel cui ambito si colloca la decisione di merito impugnata.
richiamato come norma sulla regola della soccombenza nelle spese processuali, la cui violazione è stata dedotta dai ricorrenti.
consente la compensazione totale o parziale delle spese in presenza dei presupposti previsti dalla norma, purché le ragioni siano esplicitamente indicate e non illogiche o erronee.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
usato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
usato come parametro del motivo di ricorso per vizio motivazionale; la Corte richiama il limite del sindacato di legittimità in materia.
norma richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio e per il deposito della memoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
impone, in caso di rigetto dell'impugnazione, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti processuali.
richiamata come fonte della formulazione ratione temporis applicabile dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
Massime di principio
- In tema di spese processuali, la compensazione ex art. 92, comma 2, c.p.c. è legittima se il giudice indica in motivazione ragioni specifiche riconducibili ai presupposti normativi, e tali ragioni non sono illogiche né erronee.
- La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla gravità ed eccezionalità delle ragioni di compensazione, salvo che la motivazione sia meramente astratta, apparente o smentita dalle risultanze di causa.
- La novità assoluta della questione, il necessario ricorso a normative non interne e la presenza di contrasti giurisprudenziali possono integrare, se adeguatamente motivati, gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese.
- Il vizio di motivazione sulle spese è configurabile in cassazione solo nei limiti in cui la motivazione manchi realmente o sia solo apparente; non basta contestare la valutazione di merito circa l'opportunità della compensazione.
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