Cassazione Penale, Sentenza n. 19106/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. avverso la sentenza della Corte di cassazione del 24/04/2022 che aveva rigettato il ricorso contro la sentenza di condanna per falso in testamento olografo (art. 491 c.p.) condivisa dalla Corte d'appello di Milano. Il ricorrente denunciava due presunti errori percettivi: 1) la declaratoria di inammissibilita' del motivo che aveva censurato il diniego di escussione dei testi Ruta e Brancatisano, ritenuti decisivi sulla pubblicazione del testamento e sulla consegna delle chiavi dell'immobile; 2) la declaratoria di inammissibilita' del motivo che contestava il rigetto per tardivita' di documenti e di una consulenza grafologica di parte ritenuti decisivi per dimostrare la genuinità del testamento.
La decisione
Il ricorso e' stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il ricorso tentasse in realta' una nuova censura valutativa della prova, attivita' di esclusiva competenza del giudice di merito e non sindacabile con il rimedio straordinario per errore di fatto. Inoltre il ricorso conteneva confusioni e trascrizioni di motivi relativi al coimputato Reis, senza spiegare l'interesse specifico di Andreotti, rendendo inidonea la prospettazione degli errori percettivi. Per questi motivi e' stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000, in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Regola il ricorso straordinario per errore di fatto: il rimedio richiede la dimostrazione di un concreto errore percettivo della Corte di cassazione e non puo' essere utilizzato per sindacare valutazioni di merito sulla prova.
art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di cassazione per vizio di motivazione; richiamata nel contesto della censura cui il ricorrente faceva riferimento.
Regola la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale; la Corte ha ritenuto che la richiesta di rinnovazione per via del ricorso straordinario fosse in realta' una impugnazione di merito non ammessa con questo rimedio.
Descrive il reato di falso in testamento olografo, fattispecie per la quale Andreotti e' stato ritenuto penalmente responsabile in primo e secondo grado.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in tema di condanna al versamento in favore della cassa delle ammende e della valutazione sull'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita'.
Giurisprudenza di Cassazione (Sez. 6, n. 28424/23.06.2022 e Sez. 6, n. 36066/28.06.2018)
Principi consolidati secondo i quali il ricorso per errore di fatto e' inammissibile se il presunto errore ha natura valutativa e si innesta su una percezione fattuale corretta; non e' ammesso come stratagemma per una nuova impugnazione di merito.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto richiede la dimostrazione di un errore percettivo concreto ed evidente della Corte di cassazione; non puo' essere usato per rimettere in discussione la valutazione delle prove fatta dal giudice di merito.
- Se la censura attiene a decisioni valutative (ammissione o esclusione di prove, peso della consulenza tecnica, valutazione testimoniale), il rimedio straordinario e' inammissibile; in tali casi occorre utilizzare i normali mezzi di impugnazione entro i termini previsti.
- Chi propone il ricorso deve chiarire l'interesse personale rispetto ai motivi oggetto di censura e non limitarsi a trascrivere motivi riferiti ad altri imputati o parti, pena l'inammissibilita' per difetto di specificita'.
- La tardiva produzione di documenti e consulenze tecniche deve essere valutata secondo le regole processuali ordinarie; il ricorso per errore di fatto non e' il canale per ottenere rinnovazioni istruttorie gia decise nel merito.
- Per evitare il rigetto e la condanna a spese e ammende conviene, prima della proposizione di un ricorso straordinario, verificare attentamente che la censura non sia sostanzialmente una richiesta di revisione valutativa della prova e che sia specificamente dimostrabile un errore percettivo della Corte di legittimità.
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