Cassazione Civile, Ordinanza n. 23339/2022 del 26/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, validamente accettata dai controricorrenti, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Ha inoltre escluso la liquidazione delle spese di legittimità ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c. e ha precisato che, trattandosi di estinzione e non di rigetto o inammissibilità, non opera l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
A seguito di una sentenza del Tribunale di Torino, due creditori intimavano a un debitore il pagamento di una somma complessiva di euro 13.346,62 mediante atto di precetto. Il debitore proponeva due distinte opposizioni all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., poi riunite e decise con sentenza di rigetto del Tribunale di Torino. L'impugnazione successiva veniva dichiarata inammissibile dalla Corte d'appello di Torino con ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. Il debitore ricorreva per cassazione affidandosi a undici motivi; tuttavia, prima dell'udienza depositava atto di rinuncia al ricorso sottoscritto digitalmente, cui i controricorrenti aderivano.
Norme richiamate
norma richiamata come base delle opposizioni all'esecuzione proposte dal debitore avverso il precetto
norma richiamata per l'ordinanza di inammissibilità dell'appello
la rinuncia al ricorso, accettata dalle controparti, integra la fattispecie estintiva del giudizio
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
in caso di estinzione del giudizio di legittimità non vi è luogo a provvedere sulle spese
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
disciplinava la trattazione camerale senza presenza dei difensori, in mancanza di richiesta di discussione orale
legge di conversione del d.l. 137/2020, richiamata per il rito camerale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non applicabile in caso di estinzione del giudizio, non essendo una pronuncia di rigetto o inammissibilità
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se effettuata prima della decisione e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio.
- L'estinzione del giudizio di legittimità esclude la condanna alle spese quando la Corte ritenga di non dover provvedere sul punto secondo la disciplina processuale applicabile.
- L'ulteriore contributo unificato non è dovuto quando il processo di cassazione si conclude con estinzione e non con rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
- La rinuncia deve essere conforme alla disciplina processuale e, una volta accettata, preclude ogni pronuncia sul merito del ricorso.
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