Cassazione Civile, Ordinanza n. 09439/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso ex artt. 669-decies e 669-duodecies c.p.c. proposto per chiedere la revoca e/o modifica di un sequestro conservativo disposto nei confronti del ricorrente, ricorso che il Tribunale di Bari ha dichiarato inammissibile per difetto di competenza funzionale. Avverso tale ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., affidato a un unico motivo. Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente ha però depositato rinuncia al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese; la controricorrente ha resistito e si è opposta alla compensazione.
La decisione
La Corte ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità. Ha inoltre condannato la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore della controricorrente, ai sensi dell'art. 391, secondo comma, c.p.c., rilevando che la rinuncia non era stata accettata e che la richiesta di compensazione era stata espressamente contrastata. La Corte ha escluso l'applicazione del c.d. doppio contributo unificato, precisando che tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è estensibile analogicamente alla rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
art. 111, settimo comma, Cost.
è la base del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale.
artt. 669-decies e 669-duodecies c.p.c.
disciplinano il ricorso per la revoca o modifica dei provvedimenti cautelari richiesti dalla parte.
richiamato per il deposito della memoria da parte della controricorrente nel giudizio di legittimità.
art. 391, secondo comma, c.p.c.
le spese del giudizio di cassazione sono poste a carico della parte che ha dato causa al giudizio, in presenza di rinuncia non accettata dalla controparte.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
la Corte esclude il raddoppio del contributo unificato perché applicabile solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia ritualmente proposta al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio, indipendentemente dalla pendenza di contestazioni sul merito dell'impugnazione.
- In caso di rinuncia al ricorso non accettata dalla controparte, le spese del giudizio di legittimità restano a carico della parte che ha introdotto l'impugnazione e poi vi ha rinunciato.
- Il c.d. doppio contributo unificato è misura eccezionale e di stretta interpretazione: non si applica per analogia alla rinuncia al ricorso per cassazione, ma solo ai casi tassativamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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