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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35450/2026 del 06/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza del 23 marzo 2026 della Corte di appello di Milano, pronunciata all’esito del concordato in appello ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. La sentenza aveva accolto la richiesta concorde delle parti sul trattamento sanzionatorio e preso atto della rinuncia agli ulteriori motivi di appello. Con l’unico motivo di ricorso, la difesa ha lamentato la violazione di legge per il mancato proscioglimento, anche ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p., dal delitto di resistenza a pubblico ufficiale, sostenendo l’assenza dell’elemento soggettivo e, in particolare, del dolo specifico. La questione relativa alla richiesta di assoluzione era stata però compresa tra i motivi di appello rinunciati.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che la sentenza impugnata era stata pronunciata su concorde richiesta delle parti quanto al trattamento sanzionatorio e che l’imputato aveva rinunciato agli ulteriori motivi di appello, incluso quello concernente la richiesta di assoluzione per carenza del dolo specifico. In applicazione dei principi delle Sezioni unite, il giudice d’appello non era tenuto a motivare sul proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. né sulle nullità assolute o sull’inutilizzabilità delle prove dopo la rinuncia ai relativi motivi; la questione rinunciata non poteva quindi essere riproposta in cassazione. La Corte ha disposto la procedura semplificata e senza formalità ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    la richiesta di assoluzione per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale per carenza del dolo specifico

    La contestazione riguardava la resistenza a pubblico ufficiale; la Corte non ha esaminato nel merito la dedotta assenza dell’elemento soggettivo, perché la relativa questione era stata rinunciata in appello.

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    la violazione di legge per mancata assoluzione del prevenuto, anche ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., dal delitto di cui all'art. 337 cod. pen. per assenza dell'elemento soggettivo del reato

    La richiesta di assoluzione formulata anche ai sensi di questa disposizione non è stata scrutinata nel merito, poiché il motivo d’appello relativo era stato rinunciato nel concordato.

  • art. 599-bis c.p.p.

    è stato presentato avverso una sentenza resa all'esito del concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., che ha accolto le richieste formulate concordemente dalle parti in ordine al trattamento sanzionatorio, prendendo atto della rinuncia agli ulteriori motivi di appello

    Nel concordato in appello la cognizione del giudice è delimitata dai motivi non rinunciati; la rinuncia agli ulteriori motivi preclude di riproporre in cassazione le questioni che ne formavano oggetto.

  • art. 129 c.p.p.

    il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. penna.

    Quando accoglie la richiesta di pena concordata dopo la rinuncia ai motivi di appello, il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per una delle cause previste dall’art. 129 c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    La disposizione è stata applicata per dichiarare l’inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e senza formalità.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello, quando l’imputato rinuncia a determinati motivi e il giudice accoglie la richiesta concorde sul trattamento sanzionatorio, la cognizione del giudice d’appello resta limitata ai motivi non rinunciati.
  • Dopo la rinuncia ai relativi motivi di appello, non possono essere dedotti in cassazione il difetto di motivazione o altre questioni che riguardano i motivi rinunciati.
  • Nel decidere sulla richiesta concorde di pena, il giudice d’appello non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p., né sull’insussistenza di nullità assolute o di inutilizzabilità delle prove, secondo il principio richiamato dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA

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