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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03181/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello per plurime censure. Lanciano Abele deduceva: nullità per celebrazione del dibattimento in sua assenza (art. 420ter), violazione del diritto di difesa per diniego o limitazione dei termini a difesa (art. 108), inutilizzabilità delle intercettazioni autorizzate con decreti d'urgenza (02/07/2015 e 08/07/2016) per difetto di presupposti e/o per carenza di connessione; illegittima acquisizione e utilizzazione di interrogatori pre-dibattimentali; vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine alla qualificazione come "amministratore di fatto" (anziché procuratore speciale), sulla sussistenza e sul dolo dell'autoriciclaggio (art. 648ter.1) e sui reati tributari (art. 8 D.Lgs. 74/2000). Cordini riproponeva contestazioni parallele: mancata correlazione tra imputazione e sentenza rispetto alla qualifica del Lanzanova, insussistenza del dolo rispetto ai reati tributari, infondatezza del concorso nell'autoriciclaggio e vizio nella quantificazione dell'aggravante di cui all'art. 219 L.F. e della provvisionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi di entrambi gli imputati. Ha confermato la sentenza di appello che aveva ridotto la pena di Lanzanova a 5 anni per bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata, autoriciclaggio e emissione di fatture per operazioni inesistenti; ha confermato la condanna di Cordini per concorso nei reati contestati (bancarotta/autoriciclaggio) e per le fatture inesistenti ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 74/2000. Sono state altresì confermate le statuizioni civili (risarcimento in solido e provvisionale di €500.000). La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi per carenza di specificità, per mancata tempestiva eccezione in udienza o perché contrari a principi giurisprudenziali consolidati (es. utilizzabilità delle intercettazioni ove sussistessero presupposti al momento dell'autorizzazione; no-legittimo impedimento dell'affidamento in prova salvo diversa prescrizione). Entrambi i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al rimborso delle spese della parte civile (liquidate in €5.000 oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 420ter cod. proc. pen.

    “Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche d'ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovato l'avviso all'imputato, a norma dell'articolo 419, comma 1”

    La Corte rileva che, nella formulazione vigente all'epoca, non era previsto l'obbligo di notificare espressamente l'ordinanza di rinvio, ma solo l'obbligo di rendere edotto l'imputato della nuova data; inoltre la mancata eccezione tempestiva del difensore conduce alla sanatoria della nullità.

  • art. 419 cod. proc. pen.

    Regola la notificazione dell'avviso d'udienza; la Corte ha ritenuto che la notificazione del decreto che dispone il giudizio e dell'ordine di traduzione fosse sufficiente per rendere il ricorrente edotto del rinvio.

  • art. 420bis cod. proc. pen. (modificato D.Lgs. 150/2022)

    Prevede la revoca dell'ordinanza che dichiara l'assenza se l'imputato compara successivamente e la possibilità di restituzione nei termini per le facoltà decadute; la Corte ha ritenuto che la comparizione successiva sarebbe potuta sanare eventuali nullità se non dedotte.

  • art. 108 cod. proc. pen.

    Il termine a difesa è strumentale a una difesa effettiva ma non garantisce sempre il rinvio: la riduzione del termine può essere legittima se non sussiste genuina esigenza difensiva; la mancata eccezione immediata della difesa rende inammissibile la doglianza in Cassazione.

  • artt. 267, 270, 271, 266 cod. proc. pen.

    Norme sulle intercettazioni e sulla loro utilizzabilità: la Corte ribadisce che il controllo sulla legittimità va fatto ex ante (allo stato degli elementi al momento dell'autorizzazione) e che in Cassazione chi deduce inutilizzabilità deve indicare specificamente gli atti e la loro incidenza (prova di resistenza).

  • art. 513, 500 comma 4, 514 cod. proc. pen.

    Regole sull'acquisizione e utilizzazione delle dichiarazioni rese durante le indagini e del dibattimento; la Corte ha dichiarato inammissibile la doglianza per mancanza di specificità dato che i giudici di merito hanno motivato che le dichiarazioni pre-dibattimentali non erano decisive.

  • art. 648ter.1 cod. pen. (autoriciclaggio)

    La Corte conferma che l'autoriciclaggio si configura anche quando movimenti di denaro successivi, anche se tracciabili, sono idonei ad ostacolare o rendere più difficoltoso l'accertamento della provenienza delittuosa; non è escluso se i trasferimenti servono a sottoscrivere aumenti di capitale.

  • art. 8 D.Lgs. 74/2000

    In tema di emissione di fatture per operazioni inesistenti serve il dolo specifico di agevolare l'evasione, ma il dolo sussiste anche se l'emittente persegue un profitto proprio pur essendo consapevole dell'uso fraudolento da parte del destinatario; la Corte ha confermato la valutazione dei giudici di merito sulla interposizione fittizia.

  • artt. 216 e 223 legge fallimentare

    Riguardano i destinatari di responsabilità per reati fallimentari: la qualificazione di amministratore di fatto è valutata sulla base della condotta concreta e non delle sole qualifi che formali; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione motivata dei giudici di merito.

  • art. 238 legge fallimentare (oggi art. 346 D.Lgs. 14/2019)

    Autorizza l'attività d'indagine per reati fallimentari anche prima della sentenza dichiarativa di fallimento ove sussistano gravi motivi o domanda di fallimento: la Corte ha ritenuto legittime intercettazioni disposte prima della dichiarazione di fallimento.

  • art. 219 legge fallimentare

    Aggravante per danno patrimoniale di rilevante gravità; la Corte ha confermato la valutazione complessiva del danno da parte del giudice di merito e la sua estensione ai concorrenti del reato.

  • art. 606 e art. 606 comma 3 cod. proc. pen.

    Limiti e criteri del ricorso per cassazione: molte doglianze sono state ritenute inammissibili per essere versate integralmente in fatto o per essere generiche, non rispettando l'onere di specificazione richiesto.

  • art. 182 e art. 183 cod. proc. pen.

    Termini e modalità per eccepire nullità: la mancata eccezione tempestiva in udienza comporta decadenza e sanatoria della nullità; la Corte ha applicato tali principi al caso di specie.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso: la Corte ha condannato i ricorrenti alle spese.

Massime di principio

  • Per impugnare l'utilizzabilità di intercettazioni in Cassazione è indispensabile indicare gli atti (decreti/RIT) e produrli o chiedere la loro trasmissione, e dimostrare la 'prova di resistenza' ossia l'incidenza decisiva sull'esito processuale; altrimenti il motivo è inammissibile.
  • La nullità derivante da mancata notificazione dell'avviso di rinvio (art. 420ter) è sanabile se non eccepita tempestivamente dal difensore e se l'imputato è stato comunque reso edotto tramite atti collaterali (decreto di giudizio, ordine di traduzione).
  • La condizione di affidamento in prova non costituisce automaticamente legittimo impedimento alla comparizione in udienza salvo prescrizioni restrittive del provvedimento; l'onere di chiedere autorizzazioni o di informare è a carico dell'imputato.
  • La qualificazione di "amministratore di fatto" si determina sulla base della condotta concreta e continuativa: i titoli formali (procura speciale) non escludono la responsabilità se il soggetto ha esercitato funzioni direttive rilevanti.
  • L'autoriciclaggio può configurarsi anche per trasferimenti 'tracciabili' se tali operazioni sono idonee a ostacolare o rendere più difficoltoso l'accertamento della provenienza illecita; l'impiego in operazioni societarie (es. aumenti di capitale) non esclude la punibilità.
  • In tema di fatture per operazioni inesistenti, il dolo specifico di agevolare l'evasione può coesistere con un interesse personale dell'emittente: non è necessario che l'evasione si realizzi concretamente per configurare il reato.
  • La quantificazione dell'aggravante per danno rilevante va effettuata complessivamente sulla vicenda concorsuale; una volta accertato il danno grave, l'aggravante si comunica ai concorrenti del reato.
  • Molte censure in Cassazione sono dichiarate inammissibili se consistono in censure generiche di merito o non rispettano gli oneri di specificazione (art. 165 disp. att., art. 606 cod. proc. pen.); il ricorso è strumento di diritto e non di revisione fattuale ampia.

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