Cassazione Civile, Ordinanza n. 04021/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La controversia origina da un appalto avente a oggetto la riparazione di una tensostruttura fornita dall'appaltatrice e danneggiata da un violento temporale. L'appaltatrice ottenne un decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 12.200; il Tribunale lo revocò, mentre la Corte d'appello riformò la decisione, confermando il decreto e condannando la committente a consegnare il manufatto in suo possesso subordinatamente al pagamento delle somme ingiunte. La committente ricorse per cassazione con due motivi: (1) violazione/falsa applicazione dell'art. 1665 c.c. e dell'art. 360 n. 3 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto provata l'accettazione dell'opera senza considerare che, ai sensi dell'art. 1665 c.c., l'accettazione tacita presuppone la consegna dell'opera e la ricezione senza riserve, oppure la mancata verifica; (2) violazione/falsa applicazione degli artt. 1460, 1665 e 2756 c.c. e dell'art. 360 n. 3 c.p.c., deducendo che in un contratto a prestazioni corrispettive la consegna del bene riparato avrebbe dovuto essere subordinata alla verifica dell'esatta esecuzione e non al pagamento del prezzo. La controricorrente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la sentenza impugnata non avesse correttamente applicato i principi sull'accettazione tacita dell'opera in tema di appalto. In particolare, ha ribadito che la consegna è atto materiale distinto dall'accettazione, che richiede una manifestazione, anche per facta concludentia, di gradimento dell'opera; l'accettazione tacita presuppone comunque una effettiva consegna dell'opera al committente e la ricezione senza riserve. La Corte d'appello, invece, aveva valorizzato il mancato adeguato giustificarsi del rifiuto e la corrispondenza relativa all'offerta di riconsegna con fotografie, ma senza individuare elementi idonei a dimostrare un'effettiva consegna e quindi un'accettazione tacita. Il secondo motivo è rimasto assorbito. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, per nuovo esame della vicenda alla luce del principio enunciato.
Norme richiamate
in materia di appalto distingue tra consegna e accettazione dell'opera; l'accettazione tacita presuppone la consegna dell'opera al committente e la ricezione senza riserve, anche senza verifica.
norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
richiamato dal ricorrente a sostegno dell'eccezione di inadempimento nei contratti a prestazioni corrispettive.
richiamato dal ricorrente nel quadro delle pretese correlate alla prestazione e alla consegna del bene riparato.
richiamato per il deposito delle memorie in prossimità dell'udienza.
Massime di principio
- In tema di appalto, la consegna dell'opera e l'accettazione dell'opera sono atti distinti: la prima è un fatto materiale, la seconda è un atto negoziale, anche tacito, che implica il gradimento dell'opera da parte del committente.
- L'accettazione tacita dell'opera non può essere desunta in modo apodittico: occorre un effettivo comportamento concludente del committente, normalmente collegato alla consegna dell'opera e alla ricezione senza riserve.
- La prova dell'accettazione tacita non può fondarsi solo sulla mancata contestazione astratta o su generiche offerte di riconsegna, se non è accertata la previa consegna dell'opera al committente.
- Quando la sentenza impugnata trascura un presupposto legale essenziale della fattispecie, come la consegna quale antecedente dell'accettazione tacita, ricorre violazione dell'art. 1665 c.c. e la decisione va cassata con rinvio per nuovo esame.
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