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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17897/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il giudizio trae origine dall’opposizione, poi rigettata dal giudice di pace, avverso un decreto prefettizio di espulsione emesso nei confronti di un cittadino del Gambia. Il ricorrente ha sostenuto in cassazione, con due motivi, che il giudice di pace non avrebbe effettuato una autonoma valutazione dei presupposti di inespellibilità dedotti, in particolare del radicamento sociale e familiare in Italia, con conseguente violazione dell’art. 19, comma 1.1, T.U.I. e dell’art. 8 CEDU, oltre a omesso esame di fatti decisivi. Con il secondo motivo ha dedotto che la pericolosità sociale sarebbe stata desunta solo dai procedimenti penali a suo carico, in violazione dell’art. 13, comma 2, T.U.I. e con ulteriore omesso esame di fatti decisivi. La Prefettura intimata non si è costituita. In sede di proposta ex art. 380-bis c.p.c. era stato evidenziato che il ricorso era inammissibile e comunque manifestamente infondato, poiché il ricorrente non aveva allegato al ricorso gli atti di parte del primo grado e i documenti richiamati, compreso il decreto prefettizio, necessari per scrutinare le censure; il ricorrente, nella fase successiva, ha prodotto solo un’attestazione di assunzione lavorativa del 22.1.2025 e non ha contrastato la proposta.

La decisione

La Corte ha riunito e trattato congiuntamente i due motivi, ritenendoli inammissibili. Ha valorizzato la mancata allegazione, nel ricorso per cassazione, degli atti di parte del primo grado e dei documenti richiamati, indispensabili per valutare le doglianze sul radicamento socio-economico e sulla legittimità del decreto di espulsione. Ha quindi dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Non vi è stata condanna alle spese per la mancata costituzione della parte intimata; la Corte ha però applicato la sanzione pecuniaria di euro 500 a favore della cassa delle ammende, ritenendo la decisione conforme alla proposta di definizione anticipata, e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998

    la censura richiedeva una valutazione autonoma dei presupposti di inespellibilità e del radicamento del soggetto sul territorio, ma la Corte non è entrata nel merito perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di allegazione degli atti necessari.

  • art. 8 CEDU

    richiamato dal ricorrente come parametro a tutela della vita privata e familiare; la Corte non ne ha esaminato la fondatezza nel merito per l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 2, d.lgs. n. 286/1998

    invocato per contestare la valutazione di pericolosità sociale; anche su questo profilo la Corte non ha svolto un esame di merito per difetto degli atti rilevanti.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per il dedotto omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili in quanto non sorrette dalla necessaria produzione documentale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiesta di decisione ex art. 380 bis

    utilizzato nel procedimento di definizione anticipata; la Corte ha deciso in conformità alla proposta formulata in tale sede.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    ha fondato la condanna del ricorrente al pagamento di euro 500 a favore della cassa delle ammende, in ragione della conformità della decisione alla proposta di definizione anticipata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto ove applicabile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, le censure che presuppongono la verifica di atti e documenti del merito sono inammissibili se il ricorrente non li riproduce o allega in modo da consentire il controllo della Corte.
  • La deduzione di omesso esame di fatti decisivi non può essere scrutinata quando il ricorso non metta la Corte in condizione di verificare il contenuto degli atti rilevanti del giudizio di merito.
  • Quando il ricorso è definito in conformità a una proposta di definizione anticipata non contrastata dal ricorrente, possono trovare applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dal codice di rito.
  • Le contestazioni sulla legittimità di un decreto di espulsione e sui presupposti di inespellibilità devono essere supportate da una compiuta base documentale, specie se si invoca il radicamento sociale e familiare sul territorio nazionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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