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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06513/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva che la Corte d’appello di Milano, nel respingere l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da Dal Toe’ Mirco, aveva errato nel ritenere che il Ministero non si fosse costituito; invece l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano aveva depositato memoria difensiva telematica (con ricevute PEC) il 1º luglio 2025 chiedendo il rigetto dell’istanza. Ne derivava la violazione e la non corretta applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulla regolazione delle spese processuali e contraddittorietà della motivazione, poiché ove il Ministero si sia costituito opponendo eccezioni volte a paralizzare o ridurre la pretesa e tali difese risultino rigettate, il procedimento assume carattere contenzioso e si applica il principio di soccombenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che dagli atti risultasse la tempestiva costituzione dell’Avvocatura dello Stato e che la Corte d’appello avesse fondato la sua decisione su un presupposto fattuale erroneo. Ha affermato che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, il procedimento di riparazione è a contraddittorio necessario ma non a carattere contenzioso necessario, e che gli artt. 91 e 92 c.p.c. si applicano per la ripartizione delle spese quando il Ministero si costituisce opponendo deduzioni. Poiché nel caso il Ministero si era costituito e la sua domanda di rigetto era stata accolta (l’istanza del ricorrente era stata rigettata), il criterio di soccombenza opera in modo simmetrico e la Corte d’appello avrebbe dovuto provvedere sulle spese. L’ordinanza impugnata è stata annullata limitatamente alla statuizione sulle spese e la causa rinviata alla Corte d’appello di Milano per nuovo esame di quella materia (che resta nel potere discrezionale del giudice del merito).

Norme richiamate

  • art. 91 cod. proc. civ.

    Applicazione del principio della soccombenza per la condanna alle spese quando il procedimento assume carattere contenzioso a causa della costituzione e delle eccezioni del Ministero

  • art. 92 cod. proc. civ.

    Attribuzione dell’onere delle spese secondo le risultanze del processo e possibilità di compensazione parziale o totale per giusti motivi

  • art. 127, comma 2, cod. proc. pen.

    Riferimento al termine e modalità di deposito degli atti difensivi dell’Avvocatura: il deposito telematico con ricevute PEC prova la costituzione tempestiva

  • Sez. Un. n. 34559 del 26/06/2002 (De Benedictis)

    Ha chiarito che il procedimento di riparazione è a contraddittorio necessario ma non contenzioso necessario; la condanna alle spese può essere pronunciata solo se il Ministero si costituisce opponendo eccezioni (cioè quando il contraddittorio assume carattere contenzioso)

Massime di principio

  • Nel procedimento per riparazione da ingiusta detenzione la notifica della domanda al Ministero rende necessario il contraddittorio, ma il procedimento diventa contenzioso solo se il Ministero si costituisce opponendo deduzioni o eccezioni
  • Se il Ministero si costituisce opponendo la domanda e questa viene rigettata, si applicano per simmetria gli artt. 91 e 92 c.p.c.: la parte soccombente (qui l’istante) può essere condannata al pagamento delle spese, salvo compensazione motivata
  • Il deposito telematico e le ricevute PEC costituiscono prova valida della costituzione tempestiva dell’Avvocatura dello Stato
  • La Corte di merito deve sempre verificare concretamente la presenza o meno della costituzione dell’Amministrazione prima di escludere pronunce sulle spese
  • La negazione dell’indennizzo per colpa grave è distinta dalla questione delle spese: anche se il diritto all’indennizzo viene escluso per colpa grave, la parte che si era costituita e ha ottenuto il rigetto potrà chiedere e ottenere le spese in base al principio di soccombenza

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