Cassazione Penale, Ordinanza n. 19253/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo era generico, assertivo e non specifico, oltre a non confrontarsi adeguatamente con la motivazione della Corte d'appello. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione di merito, deducendo un unico motivo di violazione e falsa applicazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La ricorrente ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e privo di specificità, perché non confrontato in modo critico con la motivazione della Corte territoriale e sostanzialmente riproduttivo di censure già disattese. In particolare, il giudice di merito aveva escluso l'art. 131-bis sia per la guida senza patente, in quanto fattispecie incompatibile con la non abitualità richiesta dalla norma e strutturalmente connessa alla recidiva nel biennio, sia per l'altro reato, valorizzando la reiterazione delle condotte e il rifiuto dell'imputata di sottoporsi all'alcoltest nonostante i sintomi di assunzione di alcol. La Corte ha quindi ritenuto logica e congrua la motivazione della sentenza impugnata e ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede un giudizio complessivo sulla concreta offensività e sulla non abitualità del comportamento; non è applicabile quando il reato è strutturalmente incompatibile con tale requisito o quando la condotta evidenzia reiterazione e propensione alla violazione delle norme.
Il giudizio di tenuità dell'offesa deve essere formulato considerando le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del danno o del pericolo, senza che sia necessaria la disamina analitica di tutti i parametri, essendo sufficiente indicare quelli ritenuti rilevanti.
art. 116, comma 15, cod. strada
È richiamato per evidenziare che la guida senza patente assume rilievo penale solo in caso di recidiva nel biennio, circostanza che esclude la compatibilità della fattispecie con la particolare tenuità del fatto.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la struttura del reato presuppone una reiterazione o una non occasionalità della condotta, perché difetta il requisito della non abitualità.
- Il giudizio ex art. 131-bis c.p. deve essere fondato su una valutazione complessiva del fatto storico concreto, delle modalità esecutive, del grado di colpevolezza e dell'offesa arrecata, secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
- Ai fini del riconoscimento o del diniego della particolare tenuità del fatto non è necessaria una motivazione analitica su tutti i parametri di legge, purché il giudice individui quelli decisivi e dia conto in modo logico della propria valutazione.
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico, pertinente e confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata; censure generiche o meramente assertive sono inammissibili.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non vi è assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, conseguono la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19082/2025 del 22/05/2025
- ordinanza_penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19107/2025 del 22/05/2025
- ordinanza_penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19143/2025 del 22/05/2025
- ordinanza_penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19144/2025 del 22/05/2025
- ordinanza_penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19146/2025 del 22/05/2025
- ordinanza_penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19147/2025 del 22/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →