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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13966/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione lascia ferma la condanna già pronunciata nei gradi di merito per tentato furto in abitazione e non modifica il trattamento sanzionatorio.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la loro condanna per tentato furto in abitazione. Il primo ricorrente ha dedotto, con un primo motivo, l'erroneità dell'affermazione di responsabilità, ma la censura è stata formulata in termini di mera rivalutazione del fatto e riproponeva profili già esaminati e disattesi in merito. Con un secondo motivo, lo stesso ricorrente e il coimputato hanno lamentato la mancata sostituzione della pena detentiva con pene sostitutive; il ricorso sosteneva, in sostanza, che la pena avrebbe dovuto essere convertita. La Corte ha ritenuto questo motivo manifestamente infondato, rilevando che il giudice di merito aveva già spiegato senza illogicità le ragioni del diniego della sostituzione.

Norme richiamate

  • art. 275 c.p.p.

    richiamato solo indirettamente in relazione alla valutazione della pena sostitutiva, ma il testo non riporta l'articolo; la Corte afferma in generale che il diniego della sostituzione è stato adeguatamente motivato

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso

  • art. 624-bis c.p.

    fattispecie sostanziale definita come furto in abitazione, richiamata nel testo come reato contestato e confermato in appello

  • art. 56 c.p.

    il reato è descritto come tentato furto, dunque fattispecie consumata solo nella forma del tentativo

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure sull'affermazione di responsabilità si risolvono in una rivalutazione del merito e nella riproposizione di questioni di fatto già specificamente esaminate e disattese dal giudice di appello.
  • La doglianza sulla mancata sostituzione della pena detentiva con pene sostitutive è infondata se la decisione di merito espone in modo logico e non contraddittorio le ragioni del diniego; in sede di legittimità non basta prospettare una diversa valutazione del trattamento sanzionatorio.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende consegue secondo la disciplina processuale richiamata dalla Corte.
  • La conferma della condanna in appello resta ferma se i motivi di ricorso non evidenziano vizi di legittimità ma mirano solo a una nuova lettura del compendio fattuale o della motivazione di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiTentativo

Testo integrale

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