Cassazione Penale, Ordinanza n. 06361/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva contestata nei suoi confronti. La difesa ha sostenuto l'insussistenza dei presupposti per l'aggravante e, in memoria, ha chiesto che, esclusa ogni causa di inammissibilità, gli atti fossero restituiti alla sezione remittente per la trattazione. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo riproduceva censure già formulate in appello e disattese, senza una critica argomentata e specifica della decisione impugnata; ha inoltre ritenuto la doglianza manifestamente infondata perché la Corte territoriale aveva motivato in modo adeguato sull'applicazione della recidiva, facendo corretta applicazione dei criteri di valutazione indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione richiama, sul punto, il principio per cui la recidiva non può essere applicata in base alla sola gravità dei fatti o al loro arco temporale, ma richiede una valutazione concreta del rapporto tra il fatto per cui si procede e i precedenti penali, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
il ricorso è inammissibile quando il motivo non presenta specificità e si limita a reiterare censure già dedotte in appello, senza una concreta critica argomentata alla sentenza impugnata.
la recidiva richiede una valutazione in concreto del rapporto tra il nuovo fatto e i precedenti penali, non potendo essere applicata automaticamente sulla sola base della gravità dei fatti o della loro collocazione temporale.
i criteri di commisurazione della pena guidano anche la valutazione del giudice sulla significatività dei precedenti penali ai fini della recidiva, verificando se essi rivelino una perdurante inclinazione al delitto.
Cassa delle ammende
in caso di inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve essere specifica e confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di doglianze già respinte in appello integra un motivo apparente e quindi inammissibile.
- La valutazione della recidiva non può fondarsi su automatismi: il giudice deve verificare in concreto, alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p., se i precedenti penali siano sintomatici di una persistente inclinazione al reato e abbiano inciso sulla commissione del fatto oggetto del processo.
- Una motivazione che dia conto del rapporto tra il nuovo reato e le pregresse condanne, senza illogicità manifeste, è idonea a sorreggere l'applicazione della recidiva e a superare la censura di violazione di legge o vizio di motivazione in sede di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06314/2025 del 17/02/2025
- ordinanza_penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06315/2025 del 17/02/2025
- ordinanza_penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06317/2025 del 17/02/2025
- ordinanza_penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06319/2025 del 17/02/2025
- ordinanza_penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06321/2025 del 17/02/2025
- ordinanza_penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06322/2025 del 17/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →