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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16456/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente riscossore)

La controversia

L'ente della riscossione aveva notificato a una società un'intimazione di pagamento per il mancato pagamento di due cartelle esattoriali relative a IRES, IVA e altri tributi riferiti ad anni d'imposta 2008 e 2011, per un importo complessivo di circa duecentomila euro. La società aveva impugnato l'intimazione deducendo, tra gli altri motivi, l'omessa notificazione delle cartelle presupposte; in primo grado la mancata prova della notificazione aveva portato all'annullamento dell'atto. In appello l'ente aveva prodotto la documentazione attestante la notificazione delle cartelle, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva ritenuto inammissibile tale produzione applicando la nuova formulazione dell'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 introdotta dal d.lgs. n. 220 del 2023. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha censurato la sentenza d'appello per nullità, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 58 citato, poiché la disciplina applicata era stata poi dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2025; sosteneva quindi che, per i giudizi introdotti in primo grado prima del 4 gennaio 2024, dovesse continuare ad applicarsi la previgente disciplina, che consentiva la produzione di nuovi documenti in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Ha ritenuto che la disciplina sulla preclusione della produzione di nuovi documenti in appello, introdotta dal d.lgs. n. 220 del 2023, non si applica ai giudizi instaurati in primo grado prima del 4 gennaio 2024, in ragione della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale n. 36 del 2025. Poiché il giudizio di primo grado era stato introdotto nel 2022, la Corte ha affermato che la produzione in appello della documentazione sulla notificazione delle cartelle era ammissibile secondo la disciplina previgente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è stato invocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare la nullità della sentenza d'appello derivante da violazione di legge processuale.

  • art. 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    "Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile"

    la Corte afferma che, per i giudizi tributari introdotti in primo grado prima del 4 gennaio 2024, continua ad applicarsi la disciplina previgente che consentiva la produzione di nuovi documenti in appello.

  • art. 4 del D.Lgs. n. 220 del 2023

    "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t) u), numero 1), v), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto"

    viene richiamato per ricostruire il regime intertemporale della riforma, poi però letto alla luce della declaratoria di incostituzionalità parziale.

  • art. 1, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. n. 220 del 2023

    ha introdotto la nuova formulazione dell'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, poi parzialmente espunta dall'ordinamento per incostituzionalità.

  • sentenza Corte costituzionale n. 36 del 2025

    ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della nuova disciplina nella parte in cui si applicava anche ai giudizi in cui l'appello fosse stato introdotto dopo il 4 gennaio 2024, ritenendo irragionevole la compressione del diritto di difesa.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la disciplina sulla produzione di nuovi documenti in appello va individuata in base al momento di instaurazione del giudizio di primo grado, non alla sola data di proposizione dell'appello, quando la sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità abbia inciso sul regime intertemporale della riforma.
  • È ammissibile in appello la produzione documentale relativa alla notificazione degli atti presupposti dell'atto impugnato se, alla luce della disciplina applicabile ratione temporis, non operava il divieto introdotto dalla riforma del 2023.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma processuale può imporre al giudice di legittimità di disapplicare la regola erroneamente utilizzata dal giudice d'appello e di rinviare per un nuovo esame conformemente al regime normativo corretto.
  • Quando il giudizio di primo grado sia stato introdotto prima del 4 gennaio 2024, la parte può legittimamente confidare nella possibilità di produrre in appello nuovi documenti, senza che la successiva riforma possa precludere tale facoltà nei termini poi censurati dalla Corte costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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