Cassazione Civile, Ordinanza n. 17443/2026 del 02/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Le società ricorrenti avevano agito contro due banche deducendo: l'ingiustificata interruzione delle trattative per la concessione di cinque affidamenti, di un finanziamento di euro 6.400.000 e di un prestito aziendale di euro 700.000; la responsabilità precontrattuale per la rottura delle trattative; la responsabilità contrattuale per la revoca arbitraria di linee di credito già in essere; l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia. In primo grado tutte le domande erano state respinte. In appello la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibili nuovi documenti ex art. 345 c.p.c. e aveva confermato il rigetto, ritenendo: insussistente o non provata la perdita di chance e non risarcibili gli utili sperati; non adeguatamente censurata la decisione sul danno emergente e comunque non documentate o non pertinenti le spese dedotte; giustificata la revoca degli affidamenti per la crisi di liquidità del gruppo; legittima la segnalazione in Centrale Rischi per lo sconfinamento conseguente al mancato rientro degli effetti non scontati e mancante una specifica allegazione del danno. In Cassazione i ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) violazione delle regole sul danno da perdita di chance e sull'interesse negativo, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso la risarcibilità della chance e avesse omesso di esaminare l'an della responsabilità precontrattuale; 2) violazione dell'art. 1337 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, per non avere ricompreso nel danno emergente le spese di progettazione, le garanzie richieste e i costi amministrativi; 3) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 1375 c.c., contestando la ritenuta giustificazione della revoca delle linee di credito e l'apprezzamento di fatto sulla situazione finanziaria del gruppo; 4) violazione della Circolare Banca d'Italia n. 139/1991 e dell'art. 1375 c.c., nonché dei criteri di liquidazione del danno, per la segnalazione alla Centrale Rischi e per il mancato riconoscimento del danno all'immagine alla persona fisica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse la reale ratio decidendi, fondata soprattutto sulla mancanza di prova della perdita di chance, oltre che carente di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c.; che il secondo motivo fosse parimenti carente di specificità quanto alla tempestiva allegazione e investisse inammissibilmente il giudizio di fatto, oltre a incontrare la preclusione dell'art. 348-ter c.p.c. per il profilo di omesso esame; che il terzo motivo si risolvesse in una censura di merito sulla valutazione delle prove circa la revoca degli affidamenti; che il quarto motivo fosse inammissibile perché non impugnava tutte le rationes decidendi sulla segnalazione in Centrale Rischi e perché, quanto al danno all'immagine della persona fisica, non contestava la decisiva ratio di inammissibilità del motivo d'appello per difetto di specificità. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
in appello non sono ammissibili documenti nuovi formati prima della chiusura del giudizio di primo grado se non è allegata l'impossibilità di produrli tempestivamente.
il ricorso per cassazione deve indicare specificamente e riprodurre gli atti e i documenti rilevanti; la mera sintesi generica non è sufficiente.
richiamato come parametro della responsabilità precontrattuale per valutare la correttezza nelle trattative.
la censura sulla non contestazione dei fatti è inammissibile se mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito.
richiamato come regola di buona fede nell'esecuzione del contratto e degli accordi di ristrutturazione.
opera la preclusione all'ammissibilità del motivo di ricorso fondato sull'omesso esame di fatto decisivo quando vi è doppia conforme.
Circolare Banca d'Italia n. 139/1991
invocata in tema di segnalazione alla Centrale Rischi; la Corte non ne affronta nel merito la portata perché la censura è inammissibile.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
in caso di inammissibilità del ricorso va dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo è inammissibile se non intercetta la vera ratio decidendi della sentenza impugnata, soprattutto quando la decisione di merito si fondi su una autonoma ragione decisiva non specificamente censurata.
- La deduzione di danni da responsabilità precontrattuale richiede allegazioni e prova specifiche sia del pregiudizio sia del nesso con le trattative, non essendo sufficiente richiamare in modo generico spese o utilità sperate.
- Nel ricorso per cassazione la denuncia di omesso esame di fatti o di errata valutazione delle prove è inammissibile quando si traduce in una richiesta di rivalutazione del merito o quando opera la preclusione della doppia conforme.
- Chi contesta la legittimità di una segnalazione alla Centrale Rischi deve censurare tutte le rationes decidendi poste a base del rigetto e deve allegare in modo puntuale gli specifici effetti pregiudizievoli sofferti; la mera deduzione astratta del danno non basta.
- La censura sul danno all'immagine o alla persona fisica deve investire anche l'eventuale ratio processuale di inammissibilità del motivo di appello; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
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