Cassazione Civile, Ordinanza n. 33861/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo del ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di merito e condannato il contribuente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del Ministero.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa per il recupero della differenza di contributo unificato dovuto in relazione a un ricorso tributario cumulativo. Il contribuente aveva impugnato la cartella e la CTR aveva annullato l’atto ritenendo che il contributo dovesse essere calcolato sul valore complessivo della lite, secondo la disciplina ratione temporis applicabile, e che l’avviso bonario di pagamento notificato prima della cartella non dovesse essere necessariamente impugnato. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 19, comma 3, e 21 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il ricorso contro la cartella fosse inammissibile perché non era stato impugnato il precedente avviso bonario, che avrebbe reso definitiva la pretesa; con il secondo ha denunciato la violazione dell’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, in relazione al criterio di quantificazione del contributo unificato.
Norme richiamate
L’invito al pagamento del contributo unificato non versato, pur se non espressamente nominato nell’elenco degli atti impugnabili, va qualificato come atto di accertamento o liquidazione della pretesa tributaria e deve essere impugnato necessariamente; la sua mancata impugnazione rende definitiva la pretesa e preclude la contestazione successiva della cartella.
È richiamato per sostenere l’inammissibilità dell’impugnazione tardiva o indiretta della pretesa già definita con l’avviso bonario non impugnato.
Norma invocata nel secondo motivo; la Corte non la esamina nel merito perché il motivo viene assorbito.
Norma invocata per il criterio di determinazione del contributo unificato nei ricorsi cumulativi; il motivo relativo resta assorbito e la Corte non si pronuncia nel merito in questa ordinanza.
artt. 16 e 248 d.P.R. n. 115/2002
Sono richiamati quali base dell’avviso bonario/invito al pagamento del contributo unificato non versato, considerato atto prodromico che consolida la pretesa se non tempestivamente impugnato.
Massime di principio
- L’invito al pagamento del contributo unificato non versato ex art. 248 d.P.R. n. 115/2002, a prescindere dalla sua denominazione formale, deve essere qualificato come atto di liquidazione o accertamento della pretesa tributaria e, come tale, è autonomamente impugnabile ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992.
- Se l’invito al pagamento non viene impugnato nei termini, la pretesa fiscale si cristallizza e non può più essere contestata indirettamente nel successivo giudizio contro la cartella di pagamento.
- Quando il giudice di merito omette di rilevare l’inammissibilità dell’impugnazione contro la cartella proposta dopo la definitività dell’avviso bonario, incorre in violazione delle norme sul processo tributario e la decisione va cassata.
- Se il primo motivo di ricorso conduce alla cassazione e alla decisione nel merito per carenza di ulteriori accertamenti in fatto, i motivi restanti possono rimanere assorbiti.
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