Cassazione Penale, Sentenza n. 17205/2023 del 26/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che, riformando il giudizio di primo grado, aveva riqualificato il fatto in tentativo e condannato il ricorrente per il tentativo di furto aggravato (uso di roncole, impiego in cinque persone, beni esposti alla pubblica fede, danno di rilevante gravità) in relazione all'impossessamento di circa quattro quintali di pigne verdi. Il ricorso articolava tre motivi: (1) insufficiente verifica del superamento della soglia di punibilità del tentativo (art.56 c.p.), deducendo che il ricorrente fosse inoperoso al momento dell'intervento di polizia; (2) carenza di motivazione sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art.61, n.7 c.p. e contestazione del valore attribuito ai beni e della violenza sulle cose; (3) carenza e illogicità della motivazione sulla quantificazione della pena e sul bilanciamento tra aggravanti e attenuanti (art.133 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile. Motivazioni: il primo motivo è inammissibile per mancata devoluzione della questione al giudice d'appello (preclusione di nuovi profili non sollevati in appello); il secondo è inammissibile perché attiene a valutazioni di fatto (la Corte di legittimità non può riesaminare la valutazione probatoria e il valore attribuito ai beni dalla Corte territoriale); il terzo è manifestamente infondato poiché la Corte d'appello ha adeguatamente motivato il giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti e la determinazione della pena, che risultava prossima al minimo edittale. Conseguenze processuali: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina la responsabilità per concorso di persone nel reato; la Corte territoriale ne ha tratto elementi per ritenere la partecipazione collettiva alla condotta di sottrazione.
Norma sul furto; la fattispecie è stata trattata nella forma del tentativo in ragione dell'intervento di polizia prima del perfezionamento dell'appropriazione.
Aggravanti specifiche del furto richiamate in imputazione; la Corte ha valutato la sussistenza di aggravanti connesse all'uso di strumenti e al danno cagionato, escludendo però l'aggravante del n.2 (violenza sulle persone?) come rilevato nel testo.
Circostanza aggravante richiamata e valutata dalla Corte territoriale in relazione al valore/danno dei beni e alla modalità della condotta; la Cassazione ha ritenuto non sindacabile la valutazione di merito.
Disciplina il reato tentato e la soglia di punibilità; il ricorrente ha contestato il superamento della soglia, ma la Cassazione ha considerato la questione non devoluta in appello e quindi inammissibile.
art.606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p.
Norme che individuano i limiti e le censure ammissibili in ricorso per cassazione; usate dalla Corte per motivare l'inammissibilità dei motivi che impugnano valutazioni di fatto o non dedotte in appello.
art.606, comma 3 e art.609, commi 1 e 2 c.p.p.
Richiamate per evidenziare la preclusione delle censure che non siano state sottoposte al giudice d'appello e i limiti della cognizione della Corte di Cassazione.
Principi di determinazione della pena; la Corte d'appello ha motivato la scelta applicando i parametri previsti e la Cassazione ha ritenuto la motivazione adeguata, non potendo rilevare vizio nel bilanciamento delle circostanze.
art.85, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150
Riferimento alla disciplina transitoria sulla procedibilità a querela, ritenuta inapplicabile data l'inammissibilità del ricorso e il principio consolidato di precedenti decisioni di legittimità.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile sollevare questioni che non siano state previamente dedotte e decise nei gradi di merito: profili nuovi o non sottoposti all'appello sono inammissibili.
- La Corte di legittimità non riesamina valutazioni di fatto o la scelta tra tesi probatorie concorrenti; sono invece sindacabili solo vizi di motivazione, contraddittorietà o illogicità manifesta.
- Le contestazioni relative alla sussistenza o al valore di aggravanti fondate su valutazioni probatorie rientrano nel merito e, se adeguatamente motivate dalla corte territoriale, non sono modificabili in cassazione.
- Il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti e la quantificazione della pena sono sindacabili in sede di legittimità solo se emergono arbitrarietà o illogicità nel ragionamento motivazionale; una motivazione congrua e vicina al minimo edittale resiste al sindacato della Cassazione.
- Se la fattispecie è stata riqualificata in tentativo, il giudice deve valutare se gli atti compiuti superino la soglia di punibilità prevista dall'art.56 c.p.; tuttavia, la contestazione di tale superamento va sollevata tempestivamente nei gradi di merito per non essere preclusa in cassazione.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e può comportare l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende quando non emergono elementi di colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità.
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