Cassazione Penale, Sentenza n. 2097/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Bologna del 22/06/2023 che aveva rigettato la sua istanza di rideterminazione delle pene risultanti dal provvedimento di cumulo del 30/11/2021. Ventrici sosteneva che l'esecuzione delle pene concorrenti doveva decorrere dal primo arresto del 28/01/2004 e non dal 31/01/2017, invocando l'applicazione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. e chiedendo che fossero considerate le frazioni detentive patite dopo la commissione dei reati. Inoltre richiamava la revoca della liberazione anticipata pronunciata dal Tribunale di sorveglianza di Bologna il 23/10/2018, che aveva fatto rivivere la detenzione compresa tra il 11/06/2009 e il 26/01/2011, sostenendo che ciò avrebbe dovuto incidere sul calcolo delle pene concorrenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il Collegio ha richiamato l'orientamento consolidato che impone, quando il condannato commetta reati successivi durante o dopo l'espiazione di una pena, di procedere a cumuli parziali e successivi con applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., detraendo per ciascuna condanna le frazioni già espiate. Ha altresi' richiamato l'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui nella quantificazione della pena eseguibile vanno computate soltanto le detenzioni subite e le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale si deve quantificare la frazione da scontare, per evitare che l'esecuzione della pena preceda la commissione del reato. Nel caso di specie l'ultimo reato (oggetto di condanna definitiva) era stato commesso entro il 31/01/2017; pertanto l'ordinanza di cumulo che fissava la decorrenza delle pene concorrenti dal 31/01/2017 è corretta. La revoca della liberazione anticipata del 23/10/2018 non modifica il calcolo in senso favorevole al ricorrente, essendo stata emessa in epoca successiva alla data da cui il Tribunale aveva fatto decorrere l'esecuzione. Il ricorso è stato pertanto respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 657 cod. proc. pen.
Nella quantificazione della pena eseguibile vanno computate solo le misure detentive e le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale si determina la frazione sanzionatoria, in modo da evitare che l'esecuzione preceda la commissione del reato.
art. 78 cod. pen.
Funge da criterio moderatore nel cumulo delle pene: nei cumuli parziali successivi si applica il criterio moderatore per temperare l'aggregazione delle pene quando i reati sono commessi in tempi diversi.
art. 76 cod. proc. pen.
Rilevato in ricorso come norma di riferimento procedurale per la determinazione dell'esecuzione, non è stata ritenuta decisiva rispetto al principio stabilito dall'art. 657 comma 4 e dalla giurisprudenza consolidata.
art. 80 cod. proc. pen.
Richiamato nel ricorso quale disposizione di rango procedurale collegata alla quantificazione della pena eseguibile; la Corte non ha ritenuto che alteri il principio per cui si deve tener conto solo delle detenzioni posteriori alla commissione del reato valutato.
art. 177 cod. pen.
Norma che consente la revoca della liberazione condizionale; la revoca produce reviviscenza della pena, ma, se pronunciata in epoca successiva alla decorrenza adottata per il cumulo, non può essere usata per far retrocedere la data di decorrenza dell'esecuzione in contrasto con i principi di cui all'art. 657 comma 4 e alla giurisprudenza sui cumuli parziali.
Massime di principio
- Se il condannato commette reati successivi durante o dopo l'espiazione di una pena, si deve procedere a cumuli parziali successivi con detrazione delle frazioni già espiate e applicazione del criterio moderatore ex art. 78 cod. pen.
- L'esecuzione delle pene concorrenti decorre, di norma, dalla data dell'ultimo reato o dell'ultimo arresto quando i reati sono commessi in epoche diverse, per rispettare il divieto di anticipare l'esecuzione rispetto alla commissione del reato (art. 657 comma 4 c.p.p.).
- La revoca successiva di una misura di liberazione condizionale produce la reviviscenza della pena, ma non retroagisce a modificare la decorrenza di un cumulo già correttamente determinato se la revoca è intervenuta dopo la data dalla quale si è fatto decorrere l'esecuzione.
- Per situazioni complesse con molteplici periodi detentivi e condanne, la regola pratica è procedere a ordinare cronologicamente reati e periodi di detenzione, effettuare cumuli parziali e detrarre progressivamente i periodi gia' scontati fino a determinare la pena residua decorrente dall'ultimo fatto rilevante.
- In caso di dubbio sul calcolo delle frazioni da eseguire, è opportuno rivolgersi al giudice dell'esecuzione o al pubblico ministero competente affinché svolgano il calcolo applicando i principi di cumulazione parziale e la disciplina dell'art. 657 c.p.p.
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