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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22459/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione ad avviso di addebito relativo ai contributi previdenziali pretesi sui compensi corrisposti, tra gennaio 2009 e maggio 2013, agli istruttori sportivi di una società sportiva dilettantistica costituita ai sensi dell'art. 90 L. n. 289/2002 e iscritta al CONI. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione solo in parte; la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma, aveva limitato l'obbligo contributivo escludendolo per il periodo da febbraio 2010 a maggio 2013. L'ente previdenziale ricorre per cassazione con tre motivi sostanzialmente sovrapponibili, denunciando la violazione di norme sul regime dei compensi sportivi dilettantistici e sull'esenzione contributiva (in particolare artt. 3 e 4 D.Lgs.C.P.S. n. 704/1947, d.m. 15 marzo 2005 nn. 17445 e 17454, artt. 67 e 69 TUIR, art. 24, comma 5, d.l. n. 207/2008 conv. in L. n. 14/2009). Deduce che la corte territoriale avrebbe errato nell'escludere l'assoggettamento contributivo senza compiere gli accertamenti di fatto necessari: natura effettivamente dilettantistica dell'ente, concreta riconducibilità delle prestazioni all'attività sportiva dilettantistica, assenza di rapporto con attività professionalmente svolta dagli istruttori, e assenza dei presupposti per l'inquadramento nei redditi diversi esenti.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il ricorso dell'ente previdenziale nei limiti indicati in motivazione. Richiamando un recente orientamento già consolidato, afferma che l'esenzione contributiva per i compensi sportivi dilettantistici non può essere riconosciuta in via automatica per il solo fatto dell'iscrizione al CONI o della qualifica formale dell'ente, ma richiede accertamenti di fatto sulla natura sostanzialmente dilettantistica dell'organizzazione, sul vincolo associativo, sulla tipologia delle prestazioni e sulla mancata professionalità soggettiva dell'attività svolta dagli istruttori. Poiché la sentenza d'appello aveva riconosciuto l'esenzione "a prescindere dalla natura professionale della prestazione" e senza tali verifiche, la decisione viene cassata con rinvio alla medesima Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, affinché svolga gli accertamenti richiesti e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • artt. 3 e 4 D.Lgs.C.P.S. n. 704/1947

    Disposizioni richiamate dall'ente ricorrente per sostenere l'assoggettamento degli istruttori sportivi all'obbligo assicurativo/previdenziale nel regime di settore, salvo le ipotesi di esenzione previste dalla normativa successiva.

  • D.M. 15 marzo 2005 n. 17445

    Individua, in base alla disciplina previgente, gli addetti agli impianti e circoli sportivi tra i soggetti in via generale obbligati alla copertura previdenziale presso la gestione ENPALS, confluita nell'INPS.

  • D.M. 15 marzo 2005 n. 17454

    Richiamato nel ricorso quale atto regolamentare del medesimo sistema di inquadramento previdenziale di settore.

  • art. 67, comma 1, lett. m), d.P.R. n. 917/1986

    Le prestazioni sportive dilettantistiche remunerate nei limiti di legge possono rientrare tra i redditi diversi ed operare come previsione eccettuativa rispetto all'obbligo contributivo, ma solo al ricorrere dei presupposti sostanziali indicati dalla giurisprudenza.

  • art. 69 d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato per il regime quantitativo e per il collegamento con il trattamento fiscale dei compensi sportivi dilettantistici.

  • art. 24, comma 5, d.l. n. 207/2008 conv. in L. n. 14/2009

    Disposizione richiamata quale base normativa dell'estensione/operatività del regime agevolativo per le prestazioni sportive dilettantistiche.

  • art. 35, comma 5, d.l. n. 207/2008 conv. in L. n. 14/2009

    Viene evocato nel principio di diritto richiamato dalla Corte come norma che delimita l'ambito delle prestazioni formative, didattiche, di preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica rilevanti ai fini dell'esenzione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato come base procedurale per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • L'esenzione dall'obbligo contributivo per i compensi corrisposti a istruttori sportivi dilettantistici non opera automaticamente in presenza della sola qualifica formale di società sportiva dilettantistica o della sola iscrizione al CONI, ma richiede un accertamento in concreto dei presupposti sostanziali dell'attività e dell'ente.
  • Per beneficiare del regime agevolativo, chi lo invoca deve dimostrare che le prestazioni non siano rese nell'ambito di un'attività professionale o di impresa e che siano svolte in favore di un ente effettivamente dilettantistico, operante senza scopo di lucro secondo statuto e nella realtà concreta.
  • La nozione di professionalità, ai fini dell'art. 67 TUIR, va intesa in senso soggettivo: rilevano le modalità effettive di svolgimento della prestazione, non la mera natura oggettiva dell'attività sportiva.
  • Il giudice di merito non può riconoscere l'esenzione previdenziale limitandosi a un'interpretazione astratta delle norme; deve compiere specifici accertamenti di fatto sul rapporto tra ente e prestatore, sul vincolo associativo e sulla natura delle prestazioni rese.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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