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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30511/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ritenendo non esclusa la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. È stata quindi confermata nel resto la condanna già pronunciata, con sola rideterminazione della pena in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di appello aveva riformato la decisione di condanna pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Napoli solo sul trattamento sanzionatorio, dando atto della rinuncia a tutti i motivi di appello salvo quello relativo alla pena. La difesa, con ricorso per cassazione, deduceva vizio di motivazione in ordine all’individuazione della pena base, ritenuta superiore al minimo edittale e non adeguatamente giustificata. La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a ottenere una diversa valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e che la motivazione sul punto fosse sufficiente, logica e coerente, anche perché la pena era stata quantificata di poco sopra il minimo edittale e il giudice d’appello aveva richiamato la motivazione del primo giudice.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    richiamato insieme al reato consumato come base della contestazione di tentato omicidio

  • art. 575 c.p.

    norma incriminatrice dell’omicidio volontario, richiamata per il tentato omicidio contestato

  • art. 10 l. 497/1974

    norma contestata insieme alle ulteriori disposizioni della legge n. 497/1974, senza specificazione del contenuto nel testo

  • art. 12 l. 497/1974

    norma contestata insieme alle ulteriori disposizioni della legge n. 497/1974, senza specificazione del contenuto nel testo

  • art. 14 l. 497/1974

    norma contestata insieme alle ulteriori disposizioni della legge n. 497/1974, senza specificazione del contenuto nel testo

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    richiamato per l’omissione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento

  • art. 616 c.p.p.

    non esplicitato nel testo, ma la condanna alle spese e alla somma in Cassa delle ammende è disposta in conseguenza dell’inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In sede di legittimità la censura sulla determinazione della pena base è inammissibile quando, a fronte di una pena solo di poco superiore al minimo edittale e di un richiamo alla motivazione del primo giudice, il giudice di appello abbia comunque dato conto, in modo non illogico, dell’esercizio del proprio potere discrezionale.
  • Il controllo della Corte di cassazione sulla commisurazione della pena non consente una nuova valutazione del merito né una diversa lettura degli elementi già considerati dai giudici di merito, salvo vizi di motivazione realmente decisivi e non meramente assertivi.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsità in atto pubblico
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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