Cassazione Penale, Ordinanza n. 30511/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ritenendo non esclusa la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. È stata quindi confermata nel resto la condanna già pronunciata, con sola rideterminazione della pena in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva riformato la decisione di condanna pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Napoli solo sul trattamento sanzionatorio, dando atto della rinuncia a tutti i motivi di appello salvo quello relativo alla pena. La difesa, con ricorso per cassazione, deduceva vizio di motivazione in ordine all’individuazione della pena base, ritenuta superiore al minimo edittale e non adeguatamente giustificata. La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a ottenere una diversa valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e che la motivazione sul punto fosse sufficiente, logica e coerente, anche perché la pena era stata quantificata di poco sopra il minimo edittale e il giudice d’appello aveva richiamato la motivazione del primo giudice.
Norme richiamate
richiamato insieme al reato consumato come base della contestazione di tentato omicidio
norma incriminatrice dell’omicidio volontario, richiamata per il tentato omicidio contestato
norma contestata insieme alle ulteriori disposizioni della legge n. 497/1974, senza specificazione del contenuto nel testo
norma contestata insieme alle ulteriori disposizioni della legge n. 497/1974, senza specificazione del contenuto nel testo
norma contestata insieme alle ulteriori disposizioni della legge n. 497/1974, senza specificazione del contenuto nel testo
richiamato per l’omissione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento
non esplicitato nel testo, ma la condanna alle spese e alla somma in Cassa delle ammende è disposta in conseguenza dell’inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità la censura sulla determinazione della pena base è inammissibile quando, a fronte di una pena solo di poco superiore al minimo edittale e di un richiamo alla motivazione del primo giudice, il giudice di appello abbia comunque dato conto, in modo non illogico, dell’esercizio del proprio potere discrezionale.
- Il controllo della Corte di cassazione sulla commisurazione della pena non consente una nuova valutazione del merito né una diversa lettura degli elementi già considerati dai giudici di merito, salvo vizi di motivazione realmente decisivi e non meramente assertivi.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 10 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30274/2026 del 10/08/2026
- ordinanza_penale · 10 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30275/2026 del 10/08/2026
- ordinanza_penale · 10 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30276/2026 del 10/08/2026
- ordinanza_penale · 10 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30277/2026 del 10/08/2026
- ordinanza_penale · 10 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30282/2026 del 10/08/2026
- ordinanza_penale · 10 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30283/2026 del 10/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →