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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08807/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata di appello, che aveva già confermato la responsabilità e solo rideterminato la pena, è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato aveva riportato in appello una condanna, poi solo parzialmente riformata con rideterminazione della pena, per il delitto di falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulla identità o qualità personali proprie o di altri. Con il ricorso per cassazione ha dedotto un solo motivo, contestando il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha però rilevato che tale doglianza era nuova, perché non risultava specificamente proposta nei motivi di appello; ha inoltre osservato che, in ogni caso, la questione sarebbe stata manifestamente infondata, poiché la condotta accertata non era di speciale tenuità: l'imputato aveva fornito false generalità per evitare la sanzione per guida senza patente valida, con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    Individua il reato per cui l'imputato è stato condannato, consistente nella falsa attestazione sulla propria identità o qualità personali davanti a un pubblico ufficiale.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se la norma era già vigente al momento della decisione impugnata; inoltre, nel caso concreto, la Corte ritiene comunque insussistente la speciale tenuità del fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    Giustifica, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non è deducibile per la prima volta in cassazione quando la relativa questione non sia stata specificamente devoluta in appello e la norma fosse già vigente.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p., la particolare tenuità va esclusa quando la condotta, pur di limitata offensività astratta, sia concretamente connotata da una finalità elusiva idonea a porre in pericolo interessi rilevanti, come la sicurezza della circolazione stradale.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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