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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31674/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava misure cautelari (poi mitigate) per reati connessi al commercio e alla contraffazione di fitofarmaci. Le censure principali erano: 1) utilizzabilità delle intercettazioni: si sosteneva che le intercettazioni autorizzate per reati meno gravi (art. 515 e art. 416, comma 1) fossero divenute inutilizzabili dopo la riqualificazione dei fatti in reato non intercettabile ai sensi dell'art. 441 cod. pen.; inoltre si contestava che le intercettazioni non potessero dimostrare la partecipazione all'associazione per carenza della soglia edittale prevista dall'art. 266 c.p.p.; 2) vizio di motivazione e violazione di legge nella rilevazione del pericolo di reiterazione, per presunta formulazione generale e non riferita alla posizione specifica di Nasti; 3) vizio di motivazione sull'adeguatezza della misura, ritenuta apodittica per mancata specificazione degli elementi ostativi alla sua riduzione; 4) carenza motivazionale sul rifiuto di accogliere le doglianze relative al divieto di incontri e comunicazioni.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto utilizzabili le intercettazioni autorizzate inizialmente per art. 515 e art. 416, comma 1, anche quando le condotte siano state successivamente riqualificate in art. 441 e art. 416, comma 2, purché al momento dell'autorizzazione sussistessero i presupposti di legge e non vi sia stata elusione delle garanzie; la modifica della qualificazione è considerata fisiologica se dovuta all'evoluzione delle indagini e il controllo del giudice autorizzante è centrale. Sul profilo delle esigenze cautelari la Corte ha rilevato che il Tribunale ha motivato specificamente il concreto e attuale pericolo di reiterazione riferito alla posizione del ricorrente. I profili relativi all'adeguatezza della misura e al divieto di comunicazione sono stati dichiarati privi di interesse perché la misura degli arresti domiciliari era stata poi sostituita dall'obbligo di dimora. Ricorrente condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 266 cod. proc. pen.

    Fissati limiti soglia per l'utilizzo delle intercettazioni: la Corte afferma che le intercettazioni autorizzate restano utilizzabili se al momento dell'autorizzazione sussistevano i presupposti di legge e la successiva riqualificazione è fisiologica e non frutto di elusione.

  • art. 271 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella censura sull'utilizzabilità delle intercettazioni; la Corte richiama l'esigenza del controllo giudiziario al momento dell'autorizzazione.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla motivazione sulle esigenze cautelari; la decisione ritiene che il Tribunale abbia fornito motivazione specifica sul pericolo di reiterazione.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Invocata in relazione all'adeguatezza della misura; la Corte ha ritenuto il motivo privo di interesse dopo la sostituzione della misura cautelare.

  • art. 441 cod. pen.

    Reato di contraffazione per il quale si contestava la non utilizzabilità delle intercettazioni; la Corte ha stabilito che la successiva qualificazione in art. 441 non comporta automaticamente l'inutilizzabilità se l'autorizzazione era legittima.

  • art. 416 cod. pen.

    Rilevata la possibilità, in fase iniziale, di autorizzare intercettazioni per l'art. 416 comma 1 anche se non è specificato il ruolo degli indagati: la fase investigativa può chiarire il ruolo e portare alla riqualificazione ai sensi del comma 2 senza invalidare l'autorizzazione.

  • art. 515 cod. pen.

    Reato inizialmente indicato nelle autorizzazioni: la Corte ritiene utilizzabili le captazioni autorizzate per art. 515 quando la qualificazione evolva fisiologicamente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese per la parte privata il cui ricorso è rigettato; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente.

  • artt. 610 e 611 cod. proc. pen.

    Richiamati per motivare la celebrazione del procedimento in contraddittorio scritto senza trattazione orale, in assenza di istanza nei termini.

Massime di principio

  • Le intercettazioni legalmente autorizzate restano utilizzabili anche se la qualificazione giuridica del fatto cambia successivamente, purché al momento dell'autorizzazione sussistessero i presupposti di legge e non vi sia stata elusione delle garanzie procedurali.
  • La modifica della qualificazione del reato a seguito dell'analisi dei contenuti captati è considerata una evoluzione fisiologica delle indagini e non invalida automaticamente le prove, a condizione che il controllo del giudice autorizzante sia stato effettivo.
  • Quando si autorizzano intercettazioni per un'associazione (art. 416), non è necessario precisare da subito il ruolo specifico (partecipante semplice o partecipante qualificato); la fase investigativa serve anche a chiarire ruoli e responsabilità.
  • Le misure cautelari devono essere motivate con riferimento alla situazione concreta dell'indagato: l'indicazione del concreto e attuale pericolo di reiterazione deve collegarsi agli elementi emersi sulle modalità operative e sul ruolo personale nell'attività criminosa.
  • Se la misura cautelare originaria viene sostituita (es. arresti domiciliari con obbligo di dimora), alcuni motivi di impugnazione relativi alla misura originaria possono perdere interesse, e il giudice può dichiararli inammissibili o privi di oggetto.
  • Chi propone ricorso in Cassazione e lo vede rigettato può essere condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare il rischio processuale prima di impugnare.

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