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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29784/2023 del 26/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietari confinanti)

La controversia

Tre soggetti avevano agito davanti al Tribunale chiedendo, da un lato, la cessazione di immissioni acustiche, di fumi e odori provenienti da un immobile adibito a ristorazione e, dall'altro, il risarcimento dei danni. Nel corso del giudizio erano stati adottati più provvedimenti cautelari, poi eseguiti, che avevano ridotto o eliminato le immissioni. Il Tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda reale ex art. 844 c.c. e aveva comunque accolto la domanda risarcitoria, condannando in solido il proprietario locatore e il conduttore. In appello, riuniti i gravami, la Corte territoriale aveva ritenuto che il capo sulla domanda reale fosse coperto da giudicato interno, aveva escluso la responsabilità del proprietario locatore per i danni da immissioni, affermandola invece nei confronti del conduttore, e aveva posto le spese dei gradi di merito a carico delle attrici. Le ricorrenti hanno proposto sei motivi: violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda reale anche nei confronti del proprietario; violazione dell'art. 329 c.p.c. per avere la Corte rivalutato la natura della domanda nonostante il giudicato interno; motivazione apparente e contraddittoria; violazione degli artt. 844, 2043 e 2051 c.c. sostenendo che, ove si chiedano modifiche strutturali dell'immobile, il legittimato passivo è il proprietario; omesso esame di fatti decisivi, tra cui l'inerzia del locatore alle diffide, il mancato controllo sulle modifiche del conduttore e la prosecuzione della locazione per la stessa attività; infine, violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese nonostante la parziale soccombenza del convenuto, essendo stata accolta la domanda ex art. 844 c.c. e cessata la materia del contendere.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi cinque motivi, ritenendo che essi fossero fondati su un equivoco tra azione reale ex art. 844 c.c. e responsabilità risarcitoria del proprietario locatore. Secondo la Corte, l'azione reale si era definitivamente chiusa con il giudicato sulla cessazione della materia del contendere, mentre nel residuo rapporto risarcitorio il proprietario può rispondere solo se abbia concorso causalmente al fatto dannoso o se, al momento della locazione, fosse concretamente prevedibile che il conduttore avrebbe causato danni a terzi con immissioni intollerabili; nel caso concreto, il giudice di merito aveva escluso tali presupposti con accertamento di fatto insindacabile in cassazione. È stato invece accolto il sesto motivo, perché le spese di merito non potevano essere poste integralmente a carico di parte che era risultata almeno parzialmente vittoriosa per effetto della cessazione della materia del contendere sulla domanda reale. La Corte ha quindi cassato la sentenza limitatamente alle spese e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito disponendo la compensazione integrale delle spese dei gradi di merito e del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è stata ritenuta infondata/inammissibile perché muoveva dall'erronea sovrapposizione tra domanda reale ex art. 844 c.c. e domanda risarcitoria residua.

  • art. 329 c.p.c.

    Il giudicato interno sul capo relativo alla cessazione della materia del contendere ha impedito di rimettere in discussione la domanda reale.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La motivazione non è stata ritenuta apparente o contraddittoria, perché il giudice di merito ha deciso sulla sola questione ancora sub iudice, cioè la responsabilità risarcitoria.

  • art. 844 c.c.

    L'azione reale per la cessazione delle immissioni si esaurisce con la cessazione della materia del contendere; resta distinta dalla responsabilità risarcitoria per i danni causati dalle immissioni.

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità del proprietario locatore per danni da immissioni derivanti dall'immobile locato richiede un suo concorso nella realizzazione del fatto dannoso, non essendo sufficiente la mera qualità di proprietario.

  • art. 2051 c.c.

    La censura che invocava la responsabilità da cosa in custodia è stata ricondotta dalla Corte alla questione della titolarità passiva del rapporto risarcitorio, ma è stata dichiarata inammissibile perché basata su presupposti di fatto non accolti dal giudice di merito.

  • art. 1176 c.c.

    Per affermare la responsabilità del locatore occorre verificare se, al momento della locazione, egli potesse prevedere con l'ordinaria diligenza che il conduttore avrebbe certamente causato danni a terzi con la propria attività.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese non possono essere poste a carico della parte anche solo parzialmente vittoriosa; in caso di cessazione della materia del contendere va applicato il criterio della soccombenza virtuale.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato utilizzato per le censure di violazione di legge, ritenute in parte inammissibili e in parte infondate.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È stato richiamato per i motivi di omessa pronuncia e motivazione apparente/contraddittoria, ma le censure sono state ritenute inammissibili.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio motivazionale è stato escluso perché i fatti indicati dalle ricorrenti non erano decisivi o erano già stati esaminati dal giudice di merito.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito semplificato previsto dalla norma.

Massime di principio

  • Quando le immissioni provengono da un immobile condotto in locazione, la responsabilità risarcitoria del proprietario-locatore non deriva automaticamente dalla titolarità del bene, ma richiede la prova di un suo concorso causale nella produzione del danno oppure della concreta prevedibilità, al momento della locazione, che il conduttore avrebbe certamente causato immissioni intollerabili.
  • La domanda reale ex art. 844 c.c. di cessazione delle immissioni è ontologicamente distinta dalla domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c.: la definizione del primo profilo non comporta automaticamente responsabilità del proprietario, se il giudice accerta che manca il concorso causale richiesto per il danno.
  • Il vizio di omessa pronuncia o di motivazione apparente non sussiste quando il giudice di merito abbia deciso la controversia sul solo capo ancora effettivamente sub iudice e le censure di parte si fondino su un presupposto giuridico errato rispetto alla ratio decidendi.
  • Nel giudizio sulle spese, la parte che abbia ottenuto anche solo un accoglimento parziale o che sia comunque risultata vittoriosa in relazione a una domanda definita per cessazione della materia del contendere non può essere condannata integralmente alle spese; in tale ipotesi opera la soccombenza virtuale e può disporsi la compensazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveProprietà
RamiProcesso civileDiritti realiResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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