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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15238/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di rapina, deducendo un unico motivo di censura: ha contestato la correttezza e la logicità della motivazione posta a base della declaratoria di colpevolezza, sostenendo che i giudici di merito avessero male valutato i dati processuali, ricostruito in modo erroneo i fatti e attribuito in modo non attendibile il valore probatorio alle fonti acquisite. In sostanza, il ricorso mirava a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e una diversa lettura degli esiti istruttori, anche richiamando il diverso esito assolutorio raggiunto nei confronti di un originario coimputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza fosse diretta, in modo non consentito, a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione storica dei fatti, attività precluse al giudice di legittimità. Ha inoltre osservato che la motivazione della sentenza di merito era immune da vizi logici e che la diversa sorte processuale del coimputato non era sintomo di illogicità, poiché quel proscioglimento dipendeva dalla mancanza di adeguate garanzie procedimentali e dall'assenza di ulteriori elementi convergenti, presenti invece per il ricorrente. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    Norma incriminatrice posta a base della dichiarazione di responsabilità per rapina; la Corte non ne discute il contenuto ma dà per accertata la sussistenza del reato nei giudizi di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito dedurre censure che mirino a ottenere una nuova valutazione delle risultanze processuali, una diversa ricostruzione dei fatti o un differente giudizio di attendibilità delle prove.
  • Il controllo di cassazione sulla motivazione non può risolversi nel confronto tra la motivazione della sentenza impugnata e modelli argomentativi alternativi esterni al provvedimento, ma riguarda solo l'eventuale presenza di vizi logici o giuridici della decisione.
  • La diversa posizione processuale di un coimputato non determina di per sé illogicità della motivazione di condanna, quando il differente esito sia spiegato dalla mancanza, in quel diverso caso, di adeguate garanzie procedimentali o di ulteriori convergenti elementi di riscontro.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile perché volto a sollecitare una rivalutazione del merito, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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