Cassazione Civile, Ordinanza n. 09227/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società impugnava un atto di recupero di credito d'imposta con cui l'amministrazione finanziaria contestava l'indebita compensazione di crediti per incrementi occupazionali relativi agli anni dal 2011 al 2014. La contribuente sosteneva che la compensazione avesse riguardato anche crediti d'imposta ex art. 8 L. n. 388/2000, non integralmente fruiti nell'anno precedente, e comunque di importo superiore a quello recuperato. In cassazione ha proposto quattro motivi contro la sentenza della CTR che aveva rigettato l'appello; il primo motivo deduceva, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione apparente, per violazione degli artt. 111 Cost., 36 d.lgs. n. 546/1992, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e art. 6 CEDU. La Corte ha ritenuto fondato questo primo motivo perché la CTR si era limitata a formule generiche e apodittiche, senza rendere percepibile l'iter logico seguito, nonostante l'appello fosse sorretto da una specifica ricostruzione documentale e dal richiamo al PVC.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente al primo motivo, rilevando un vizio di nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente; ha quindi cassato la decisione impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, Sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia con adeguata motivazione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Le ulteriori censure sono rimaste assorbite.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il vizio di motivazione apparente integra un error in procedendo deducibile come nullità della sentenza.
art. 111, comma 6, Cost.
La sentenza deve essere motivata; la mancanza o apparente motivazione viola il canone costituzionale del giusto processo.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario la decisione deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La sentenza è nulla se manca la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La motivazione deve consentire di comprendere le ragioni della decisione, non potendo essere meramente assertiva o apparente.
art. 6 CEDU
Il diritto a un processo equo richiede una decisione comprensibile e motivata.
Richiamato dalla parte ricorrente come fonte del credito d'imposta per incrementi occupazionali asseritamente compensato legittimamente.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente quando, pur esistendo graficamente, non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico della decisione e quindi impedisce un effettivo controllo di legittimità.
- Nel giudizio tributario, la mera riproposizione di formule generiche, apodittiche o assertive non soddisfa l'obbligo di motivazione imposto dalla legge e dalla Costituzione.
- Quando la sentenza d'appello è nulla per motivazione apparente, la Cassazione deve cassarla con rinvio al giudice di merito affinché provveda a un nuovo esame adeguatamente motivato; le altre censure restano assorbite.
- Il vizio di motivazione rilevante in cassazione è quello estremo e immediatamente percepibile dal testo della sentenza, non il semplice difetto di sufficienza argomentativa.
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