Cassazione Penale, Sentenza n. 38791/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale relativa alla distrazione di tredici veicoli. La difesa ha dedotto vizi di motivazione: (1) mancata prova della collocazione cronologica delle distrazioni durante il periodo di amministrazione della ricorrente (era cessata dall'incarico il 25/04/2012 e il fallimento è stato dichiarato il 27/05/2013; c'era un successore, Luciano Guida); contraddittorietà della motivazione rispetto all'assoluzione per bancarotta documentale basata sulla stessa mancanza di collocazione temporale; (2) vizio motivazionale relativo alla sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che la motivazione dei giudici di merito sia viziata: è mancata una ricostruzione lineare circa chi esercitasse la gestione reale dopo la dismissione della ricorrente, non è stata dimostrata la collocazione temporale delle distrazioni nel periodo della sua gestione né l'esistenza di un accordo con l'amministratore subentrato; la stessa insufficiente motivazione era alla base dell'assoluzione per il reato documentale, creando una contraddizione non sanata. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio. La Corte ha inoltre rilevato che il termine massimo di prescrizione (indicato in sentenza pari ad anni 12 e mesi 6) non è ancora maturato, avendo computato 85 giorni di sospensione.
Norme richiamate
art. 611 cod. proc. pen.
art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022
La causa è stata trattata in camera di consiglio ai sensi di questa norma; citata per la modalità di trattazione del ricorso in Cassazione dopo il 30/06/2024
Giurisprudenza - Sez. 5, n. 172 del 07/06/2006 (Vianello)
Sez. 5, n. 172 del 07/06/2006, dep. 2007, Vianello, Rv. 236031
Principio secondo cui, nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la responsabilità dell'amministratore cessato non può essere affermata solo sulla base del mancato rinvenimento dei beni al momento dell'inventario: occorre dimostrare la collocazione cronologica delle distrazioni nella sua gestione o l'esistenza di un accordo con l'amministratore subentrato
Giurisprudenza - Sez. 5, n. 31691 del 30/05/2024 (Morico)
Sez. 5, n. 31691 del 30/05/2024, Morico
Richiamata come recente conferma del principio che l'onere probatorio grava su chi sostiene la responsabilità dell'amministratore cessato circa il momento delle condotte distrattive o l'accordo con il successore
Termine di prescrizione (richiamato in sentenza)
termine massimo di prescrizione pari ad anni dodici e mesi sei
La Cassazione ha verificato che, al momento della decisione, non era decorso il termine di prescrizione indicato, computando sospensioni per 85 giorni (64 giorni per sospensione covid e 21 giorni per legittimo impedimento del difensore)
Massime di principio
- Quando un amministratore cessa prima del fallimento, la sua responsabilità per distrazioni patrimoniali richiede prova della collocazione temporale degli atti illeciti nella sua gestione o della esistenza di un accordo con l'amministratore subentrato; in mancanza occorre rimettere la decisione o assolvere.
- L'assenza di una ricostruzione chiara su chi esercitasse la gestione reale nel periodo finale dell'impresa rende la motivazione dei giudici di merito viziata e può determinare annullamento con rinvio.
- Contraddizioni nella motivazione tra differenti capi di imputazione (es. condanna per distrazione e contemporanea assoluzione per documentale per ragioni analoghe) devono essere esplicitamente affrontate e risolte dalla Corte; altrimenti la decisione è infirmabile.
- In processi che si prolungano nel tempo, controllare sempre il decorso della prescrizione e le sospensioni (es. per pandemia o impedimenti del difensore), perché possono preservare la perseguibilità del reato anche dopo lunghi intervalli.
- La qualifica di 'prestanome' del successore e l'estraneità di altri soggetti alla gestione sostanziale richiedono al giudice di precisare chi, concretamente, aveva il controllo operativo dell'impresa per attribuire responsabilità penalmente rilevanti.
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