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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37716/2022 del 05/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Curatore ha impugnato l'ordinanza che aveva confermato il mantenimento del sequestro preventivo di somme accantonate su un conto presso la Tesoreria provinciale della Banca d'Italia (rilevate come profitto del reato di frode in pubbliche forniture), chiedendone la revoca perché, dopo la dichiarazione di fallimento della Lafatre S.r.l., le somme sono parte dell'attivo fallimentare e devono essere gestite dal curatore per soddisfare i creditori. Il curatore ha invocato lo spossessamento ope legis previsto dalla legge fallimentare, l'esistenza di un lodo arbitrale che riconosceva la spettanza delle somme alla società e la procedura di formazione dello stato passivo a garanzia della buona fede dei creditori. Il Tribunale del riesame aveva ritenuto invece prevalenti le esigenze cautelari e di eventuale confisca, ritenendo sussistente il rischio di dispersione e la possibilità che proventi illeciti finissero a soddisfare creditori anche non di buona fede.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la revoca del sequestro delle somme accantonate, con immediata restituzione al curatore fallimentare. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame non abbia adeguatamente motivato la prevalenza delle ragioni di tutela penale rispetto agli interessi concorsuali: i giudici di merito si erano limitati ad affermazioni apodittiche sul rischio di dispersione senza confrontarsi con le prove e le argomentazioni del curatore (es. lodo arbitrale che riconosceva le somme alla società, l'esito della valutazione dello stato passivo e la lunga pendenza del procedimento penale). La Corte ha richiamato il principio secondo cui il sequestro su beni facenti parte dell'attivo fallimentare è ammissibile solo se il giudice, con motivazione adeguata, dimostra la prevalenza delle ragioni della confisca sulle legittime pretese dei creditori; nel caso concreto tale bilanciamento non è stato compiuto correttamente, giustificando la revoca.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Disciplina del sequestro preventivo (anche finalizzato alla confisca): il giudice può disporre il sequestro per evitare il pericolo di dispersione di proventi del reato; tuttavia, quando i beni sono nell'attivo fallimentare, il giudice deve motivare la prevalenza delle esigenze penali rispetto agli interessi dei creditori nella procedura concorsuale

  • art. 356 cod. pen.

    Norma che incrimina la frode in pubbliche forniture: le somme contestate erano ritenute profitto di tale reato e quindi potenzialmente aggredibili dal sequestro e dalla confisca

  • artt. 95-96 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)

    Disciplina della formazione dello stato passivo e del soddisfacimento dei creditori: la Corte ha sottolineato che la procedura pubblicistica di accertamento dello stato passivo garantisce la verifica della legittimità e della buona fede delle pretese creditorie e costituisce elemento rilevante nella valutazione del pregiudizio provocato dal sequestro

  • art. 42, comma 1, legge fallimentare

    Principio dello spossessamento ope legis del fallito e del trasferimento della disponibilità degli attivi al curatore: il curatore subentra nella gestione dell'attivo con l'obiettivo di conservazione e soddisfacimento paritario dei creditori; tale situazione non è però automaticamente ostativa al sequestro penale, che può ancora essere disposto previa adeguata motivazione del giudice

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo su somme o beni che sono parte dell'attivo fallimentare non è automaticamente precluso, ma il giudice penale deve motivare adeguatamente la prevalenza delle esigenze della confisca rispetto agli interessi dei creditori nella procedura concorsuale
  • Il curatore fallimentare è legittimato a impugnare e chiedere la revoca di misure cautelari reali disposte prima della dichiarazione di fallimento e può ottenere la restituzione se il bilanciamento tra interessi penali e concorsuali non è stato correttamente effettuato
  • La valutazione dello stato passivo (artt. 95-96 L. fall.) e l'esistenza di atti che riconoscono la spettanza delle somme alla società (es. lodo arbitrale) sono elementi rilevanti che il giudice penale deve considerare e confrontare con il rischio di dispersione
  • Il giudice penale deve verificare la buona fede dei creditori ammessi allo stato passivo e l'eventuale collegamento dei creditori con il reato: affermazioni generiche sul rischio di dispersione non sono sufficienti a mantenere il vincolo
  • L'esistenza di una lunga pendenza del processo penale e la concreta situazione gestionale dell'attivo fallimentare possono rafforzare l'argomentazione per la restituzione delle somme al curatore, qualora il mantenimento del sequestro causi pregiudizio ingiustificato alle legittime pretese dei creditori

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