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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29776/2025 del 27/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo generico e manifestamente infondato perché meramente reiterativo di doglianze già respinte in appello e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile di minacce nei confronti di militari, sostenendo una lettura alternativa e riduttiva del fatto, qualificandolo come mera espressione reattiva di sentimenti ostili e non come minaccia penalmente rilevante. La Corte di cassazione rileva che il motivo era generico e manifestamente infondato, perché riproduceva censure già formulate in appello e disattese con motivazione congrua, senza confrontarsi con essa. In particolare, la difesa non si confrontava con il rilievo secondo cui le espressioni erano vere e proprie minacce, dotate di serietà e capacità intimidatoria in ragione dei riferimenti a concrete evenienze riconducibili all'iniziativa dell'agente e della loro finalizzazione a condizionare e turbare i militari nell'esercizio delle funzioni, nel contesto dell'attività in corso.

Norme richiamate

  • art. 612 c.p.

    Le condotte descritte integrano minacce penalmente rilevanti quando non si esauriscono in una mera manifestazione di ostilità, ma presentano serietà e capacità intimidatoria idonea a turbare il destinatario nell'esercizio delle proprie funzioni.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a reiterare censure già respinte in appello senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata.
  • Ai fini della configurabilità della minaccia non basta una mera espressione di astio o reattività emotiva: occorre che la condotta, valutata nel contesto, sia seria e concretamente idonea a intimidire il destinatario.
  • La valutazione della minaccia deve tenere conto del contesto fattuale, delle concrete evenienze richiamate dall'agente e della finalizzazione della condotta a condizionare o turbare l'attività del destinatario.
  • La genericità del motivo di ricorso, quando si risolve nel semplice dissenso rispetto alla decisione di merito, giustifica la declaratoria di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieMinacceImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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