Cassazione Civile, Ordinanza n. 05864/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (titolare marchio)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione in materia di marchi: una società titolare di un marchio anteriore "Scrocchiarella" aveva visto accolta in sede amministrativa la propria opposizione alla registrazione del marchio successivo "Scrocchiarella, la Pizza in Pala", per prodotti/servizi di classi diverse ma ritenuti in parte affini. La Commissione dei ricorsi, però, in sede di impugnazione del provvedimento amministrativo, ha annullato la decisione dell’UIBM ritenendo che il segno anteriore fosse descrittivo e debole e che le differenze tra i segni escludessero il rischio di confusione. La società titolare del marchio anteriore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, perché la Commissione aveva erroneamente dichiarato contumace la parte che invece si era tempestivamente costituita e aveva depositato difese e documenti; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c. e dei criteri di valutazione delle prove, per mancato esame delle allegazioni e della documentazione prodotta; 3) violazione delle norme sulla novità e sulla tutela del marchio debole/fuorviante (artt. 12 e 13 c.p.i.), sostenendo che il segno anteriore non fosse descrittivo ma fantastico e distintivo. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo gli altri, affermando che l’erronea dichiarazione di contumacia, quando incide sul diritto di difesa e sul contraddittorio, integra nullità della sentenza senza che la parte debba allegare uno specifico pregiudizio ulteriore. Di conseguenza ha cassato la sentenza e rinviato alla Commissione dei ricorsi in diversa composizione per un nuovo esame, con statuizione sulle spese demandata al giudice di rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri due; ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame tenendo conto della regolare costituzione della parte e delle sue difese. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
richiamato insieme agli altri articoli processuali come norma la cui violazione è stata dedotta per l’erronea declaratoria di contumacia e la lesione del contraddittorio.
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo quale parametro processuale violato per l’erronea gestione della costituzione della parte.
richiamato nel primo motivo per omissione di considerazione della posizione processuale e delle difese della parte costituita.
invocato dalla ricorrente come norma processuale speciale in materia di procedura davanti alla Commissione dei ricorsi.
dedotto nel secondo motivo per la violazione del criterio legale di valutazione delle prove e per il mancato uso delle nozioni di comune esperienza.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato quale parametro di deducibilità in cassazione della violazione di legge sostanziale e processuale.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato quale parametro di deducibilità della nullità della sentenza per vizi processuali e lesione del contraddittorio.
art. 12, primo comma, lett. d), c.p.i.
richiamato nel terzo motivo per contestare il giudizio sulla novità/registrabilità del marchio e la valutazione del rischio di confusione.
richiamato nel terzo motivo con riferimento ai criteri di distintività del marchio e alla valutazione del segno debole o forte.
richiamato nella motivazione in relazione alla disciplina dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica, utilizzata in via analogica per ribadire la centralità del contraddittorio.
Massime di principio
- L’erronea dichiarazione di contumacia di una parte regolarmente costituita integra un vizio della sentenza deducibile in impugnazione quando sia idonea a incidere sul diritto di difesa e sul contraddittorio; in tale ipotesi la nullità non richiede la prova di un pregiudizio concreto ulteriore, perché la lesione del contraddittorio è di per sé rilevante.
- Il controllo di legittimità sulla nullità per violazione del contraddittorio mira a verificare se la parte sia stata effettivamente posta in condizione di svolgere compiutamente le proprie difese e se il giudice abbia considerato le sue deduzioni e i suoi documenti.
- Quando il vizio denunciato investe il nucleo del diritto di difesa e dell’effettività del contraddittorio, la doglianza non può essere respinta per difetto di una specifica dimostrazione del pregiudizio, poiché il mancato rispetto delle forme essenziali del processo comporta di per sé la cassazione della decisione.
- Se un motivo di ricorso per cassazione è accolto per un vizio processuale che travolge la decisione, gli ulteriori motivi che investono il merito restano assorbiti e il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia in diversa composizione.
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