Sentenza del 27/03/2018 n. 1336 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Monitoraggio fiscale - Omessa compilazione quadro RW - Sanzioni - Applicazione del "favor rei".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'applicazione delle sanzioni per l'omesso monitoraggio fiscale relativo ad attività finanziarie detenute in Svizzera negli anni d'imposta 2006 e 2007. La questione riguardava, da un lato, l'autonomia della violazione dell'obbligo dichiarativo previsto dall'art. 4, comma 1, del d.l. n. 167/1990 rispetto all'eventuale evasione fiscale derivante dalle attività estere e, dall'altro, l'applicazione retroattiva della disciplina sanzionatoria più favorevole prevista dalla riforma del 2013, in forza del principio del favor rei. È stata inoltre esaminata la legittimità del raddoppio dei termini di irrogazione delle sanzioni per attività detenute in Paesi considerati paradisi fiscali.
La decisione
La contestazione è stata respinta quanto alla debenza delle sanzioni. L'omessa compilazione del quadro RW costituisce una violazione autonoma, sanzionabile anche quando non sia stata accertata un'evasione fiscale sui redditi prodotti dalle attività estere. È stata riconosciuta l'applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole introdotto dall'art. 5 del d.l. n. 167/1990, come modificato dalla legge n. 97/2013. È stato inoltre ritenuto legittimo il raddoppio dei termini previsto dall'art. 12, comma 2-ter, del d.l. n. 78/2009, poiché i termini ordinari relativi agli anni 2006 e 2007 erano ancora pendenti al 1° luglio 2009, data di entrata in vigore della norma. Nel complesso, ha prevalso la posizione dell'Amministrazione finanziaria, fermo restando il riconoscimento del favor rei nella quantificazione delle sanzioni.
Norme richiamate
Art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 167/1990
Obbligo dichiarativo ai fini del monitoraggio fiscale delle attività finanziarie e degli investimenti detenuti all'estero.
La violazione dell'obbligo di indicare le attività estere nel quadro RW è autonoma e sanzionabile indipendentemente dall'esistenza di redditi evasi o di altra evasione fiscale.
Disciplina delle sanzioni per l'omessa o infedele compilazione del quadro RW.
La novella del 2013, in quanto più favorevole al contribuente, deve essere applicata anche alle violazioni anteriori non ancora definitivamente sanzionate, in forza del principio del favor rei.
Art. 12, comma 2-ter, del decreto-legge n. 78/2009
Raddoppio dei termini relativi alle attività detenute in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
Il raddoppio dei termini è applicabile anche agli anni d'imposta anteriori all'entrata in vigore della norma, purché alla data del 1° luglio 2009 il termine ordinario non fosse ancora scaduto.
Art. 3 del decreto legislativo n. 472/1997
Nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione; se la sanzione è modificata, si applica quella più favorevole.
Il principio del favor rei impone di applicare la disciplina sanzionatoria più favorevole alle violazioni non ancora definitivamente definite.
Cassazione n. 2662/2018
La pronuncia è richiamata come precedente conforme sulla legittimità dell'applicazione del raddoppio dei termini alle annualità ancora pendenti alla data di entrata in vigore della norma.
Massime di principio
- L'omessa compilazione del quadro RW integra una violazione autonoma di monitoraggio fiscale: non è necessario dimostrare che le attività estere abbiano prodotto redditi non dichiarati.
- Quando la disciplina sanzionatoria cambia, occorre confrontare il vecchio e il nuovo regime e applicare quello più favorevole al contribuente, se la violazione non è stata definitivamente accertata.
- Il raddoppio dei termini per attività detenute in Paesi a fiscalità privilegiata può applicarsi anche a periodi d'imposta anteriori alla norma, ma solo se il termine ordinario era ancora pendente alla sua entrata in vigore.
- Per valutare la tempestività dell'accertamento o dell'irrogazione della sanzione bisogna verificare separatamente l'anno d'imposta, la scadenza del termine ordinario, la localizzazione dell'attività e l'eventuale operatività del raddoppio.
- La regolarità fiscale dei redditi prodotti dalle attività estere non elimina automaticamente la sanzione per omesso monitoraggio: sono obblighi distinti.
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